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Decisione della Commissione del 25 aprile 2006 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole etilico originarie del Guatemala e del Pakistan (2006/301/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA

Il 26 maggio 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2 l'avvio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcole etilico, denaturato o non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. originario del Guatemala e del Pakistan, abitualmente dichiarato con i codici 22071000 e ex22072000.

Il procedimento antidumping è stato avviato, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, in seguito a una denuncia presentata l’11 aprile 2005 dal Comitato delle industrie produttrici di etanolo industriale dell'Unione europea (in appresso «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 30 %, della produzione comunitaria di alcole etilico.

La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori del Guatemala e del Pakistan, gli importatori/operatori commerciali, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, il denunciante e tutti gli altri produttori comunitari noti. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura; a tutte le parti sono stati inoltre inviati formulari.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Con lettera del 31 gennaio 2006 indirizzata alla Commissione, il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia, motivando tale ritiro con la recente importante modifica del Sistema di preferenze generalizzate riguardo all'alcole etilico originario del Pakistan. Secondo il denunciante tale modifica, pur non eliminando le pratiche di dumping, ha contribuito a ridurre in modo significativo le ingenti e pregiudizievoli importazioni dal Pakistan nella Comunità. Considerato che i dati relativi al pregiudizio si fondano sull'effetto combinato delle importazioni dal Guatemala e dal Pakistan, il denunciante ritiene giustificato nella situazione attuale il ritiro della denuncia per entrambi i paesi.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni, ma non è pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di tale decisione.

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcole etilico originario del Guatemala e del Pakistan debba essere chiuso senza istituire misure antidumping,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

E' chiuso il procedimento antidumping relativo all'importazione di alcole etilico, denaturato o non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. originario del Guatemala e del Pakistan, abitualmente dichiarato con i codici NC 22071000 e ex22072000.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2006. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione