Decisione del Consiglio del 18 maggio 2006 relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2006/515/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133, 151, 181 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, alle trattative riguardanti una convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (in seguito denominata “convenzione UNESCO”), negoziata in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). La Commissione ha partecipato a dette trattative, al pari degli Stati membri.
La convenzione UNESCO è stata adottata in occasione della Conferenza generale dell’UNESCO il 20 ottobre 2005 a Parigi.
La convenzione UNESCO costituisce un pilastro pertinente ed efficace della promozione della diversità culturale e degli scambi culturali, cui tanto la Comunità, come enunciato nell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato, che i suoi Stati membri, attribuiscono la massima importanza. Essa contribuisce al rispetto reciproco e alla comprensione tra le culture a livello mondiale.
La convenzione UNESCO dovrebbe essere approvata nel più breve tempo possibile.
Sia la Comunità che i suoi Stati membri sono competenti nei settori interessati dalla convenzione UNESCO. È pertanto opportuno che la Comunità e gli Stati membri divengano parti contraenti, per adempiere assieme agli obblighi stabiliti dalla convenzione UNESCO ed esercitare in modo coerente i diritti che la stessa conferisce loro nei casi di competenze miste,
DECIDE:
Art. 1
1. La convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali è approvata a nome della Comunità.
2. Il testo della convenzione UNESCO figura all’allegato 1a) della presente decisione.
Art. 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il Direttore generale dell’UNESCO, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4 della convenzione UNESCO.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza di cui all’allegato 1b) della presente decisione, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c) della convenzione UNESCO.
3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a rendere la dichiarazione unilaterale di cui all’allegato 2 della presente decisione al momento del deposito dello strumento di approvazione.
Art. 3
Nei settori di competenza della Comunità la Commissione rappresenta la Comunità alle sessioni degli organi istituiti dalla convenzione UNESCO, in particolare la Conferenza delle Parti di cui all'articolo 22 della stessa, e negozia a suo nome sulle questioni riguardanti la competenza di tali organi.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2006. Per il Consiglio Il presidente Franz Morak