Decisione della Commissione del 19 maggio 2006 che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia (2006/361/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio1 (qui di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14,
sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA
Il 30 giugno 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2, l'avvio di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Malaysia e della Thailandia, dichiarati di norma ai codici NC ex39232100, ex39232910 ed ex39232990.
Lo stesso giorno, la Commissione ha annunciato l’avvio di un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia.
Il procedimento antisovvenzioni è stato avviato, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base, in seguito a una denuncia presentata il 18 maggio 2005 da trenta produttori europei di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica (in appresso «i denuncianti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione comunitaria di tali sacchi e sacchetti. La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento le autorità della Malaysia e della Thailandia, i produttori esportatori della Malaysia e della Thailandia, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i denuncianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA
Con lettera del 10 febbraio 2006 indirizzata ai servizi della Commissione, i denuncianti hanno formalmente ritirato la denuncia.
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state sollevate obiezioni.
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia debba essere chiuso senza istituire misure antidumping.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Malaysia e della Thailandia, è chiuso.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione