diritto.io

Decisione 2006/412/PESC del Consiglio del 12 giugno 2006 relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale1, in particolare l'articolo 5,

Il Segretario generale delle Nazioni Unite con lettera del 18 aprile 2006 ha ribadito i principi per il sostegno militare dell'UE alla MONUC in risposta a una lettera della Presidenza datata 28 marzo 2006.

Le autorità della RDC hanno accolto favorevolmente un eventuale sostegno militare dell'UE alla MONUC durante il processo elettorale.

Il 25 aprile 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1671 (2006), che autorizza lo schieramento temporaneo di una forza dell'Unione europea (EUFOR RD Congo) per sostenere la MONUC durante il periodo comprendente le elezioni nella Repubblica democratica del Congo.

La commissione elettorale indipendente della RDC ha annunciato che il primo turno elettorale nella RDC si terrà il 30 luglio 2006.

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa e non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione,

DECIDE:

Art. 1

L’operazione militare dell’UE nella RDC a sostegno della MONUC durante il processo elettorale, (operazione EUFOR RD Congo), ha inizio il 12 giugno 2006.

Art. 2

Il comandante dell’operazione dell'UE è autorizzato, con effetto immediato, a emanare l’ordine di attivazione (ACTORD) al fine di procedere allo schieramento delle forze, prima del trasferimento di autorità che farà seguito al loro arrivo in loco, nonché a dare avvio all’esecuzione della missione.

Art. 3

La presente decisione prende effetto dal giorno dell'adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2006. Per il Consiglio La presidente U. Plassnik