DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 giugno 2006 relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (2006/580/EG)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006, è necessario approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra.
Le disposizioni commerciali contenute nell'accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
È opportuno firmare e approvare l’accordo,
DECIDE:
Art. 1
1. Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (di seguito «l'accordo»), i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni accluse all'atto finale.
2. I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.
Art. 2
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 56 dell’accordo a nome della Comunità.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2006. Per il Consiglio La presidente U. PLASSNIK