DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 2006 sull'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell’agricoltura di montagna (2006/655/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La regione alpina si contraddistingue per la sua ricchezza di risorse naturali, fra cui le risorse idriche, per le potenzialità agricole, per l’importanza storica e culturale, per il valore che essa riveste per la qualità della vita e per le attività economiche e ricreative, non solo per la popolazione locale ma anche per quella di altre regioni. Tuttavia, la regione alpina è caratterizzata anche da difficili condizioni di vita e di produzione per le attività agricole, dovute alle particolari condizioni geomorfologiche e climatiche.
La Convenzione per la protezione delle Alpi (di seguito «Convenzione delle Alpi» o «convenzione alpina»), firmata, a nome della Comunità europea, il 7 novembre 1991 e ratificata e approvata con la decisione 96/191/CE del Consiglio del 26 febbraio 19962, è entrata in vigore il 4 aprile 1998. A norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della convenzione alpina, per conseguire gli obiettivi fissati sono stabilite misure concrete in diversi protocolli, fra cui il protocollo sull’agricoltura di montagna.
La Commissione delle Comunità europee ha partecipato ai negoziati relativi al protocollo sull’agricoltura di montagna, che è fortemente influenzato dalle politiche e dalla legislazione comunitarie. La Comunità europea ha firmato il protocollo di attuazione della convenzione alpina del 1991 nell'ambito dell’agricoltura di montagna (protocollo «agricoltura di montagna») il 20 dicembre 1994 a Chambéry.
Nel contesto generale dello sviluppo sostenibile l’obiettivo fissato nell'articolo 1 del protocollo «agricoltura di montagna» è conservare e incentivare nella regione alpina un’agricoltura adatta ai siti e compatibile con l’ambiente, che contribuisca in modo sostanziale alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attività economiche sostenibili, favorendo la produzione di prodotti tipici di qualità, la salvaguardia dell’ambiente naturale, la prevenzione dei rischi naturali, nonché la conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio rurale. Le parti contraenti dovrebbero perseguire lo sviluppo ottimale del ruolo multifunzionale dell’agricoltura di montagna.
Gli obiettivi e le misure previsti dal protocollo «agricoltura di montagna», quali l'incentivazione dell'agricoltura di montagna, il miglioramento delle condizioni di vita, la pianificazione territoriale, l’agricoltura compatibile con l’ambiente, gli interventi in materia di promozione e commercializzazione e le misure forestali, sono conformi alla legislazione e alla politica comunitaria agricola, in particolare al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)3.
Il protocollo «agricoltura di montagna» istituisce un quadro di riferimento unico all’interno del quale è possibile delineare un approccio transfrontaliero che integri le azioni e gli obiettivi comuni per risolvere i problemi specifici della regione alpina.
La convenzione alpina e il protocollo «agricoltura di montagna» riguardano 13 milioni di abitanti e quasi 6 000 comuni in un’area di 19 milioni di ha. Le Alpi sono inoltre molto importanti anche per le popolazioni di altre regioni.
La convenzione alpina e i relativi protocolli di attuazione, compreso il protocollo «agricoltura di montagna», sono i primi accordi internazionali al mondo conclusi per una regione di montagna e servono da modello per altre regioni.
La ratifica del protocollo «agricoltura di montagna» confermerebbe l’impegno della CE, lancerebbe un forte segnale politico e rafforzerebbe il processo politico in tutta la regione, che riveste grande importanza per l’Europa.
È pertanto opportuno approvare il protocollo «agricoltura di montagna» per conto della Comunità,
DECIDE:
Art. 1
Il protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell’agricoltura di montagna (protocollo «agricoltura di montagna») è approvato a nome della Comunità. Il testo del protocollo e delle relative dichiarazioni è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare una o più persone incaricate di depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 24 del protocollo e le dichiarazioni allegate.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006. Per il Consiglio Il presidente J. PRÖLL