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Decisione della Commissione del 20 giugno 2006 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio originario della Romania (2006/423/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA

In data 17 maggio 2005 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di carburo di silicio originarie della Romania sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all’industria comunitaria.

La denuncia era stata presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell’industria chimica («CEFIC») per conto dei produttori comunitari la cui produzione complessiva costituiva una proporzione del 100 % della produzione comunitaria totale di carburo di silicio ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

La denuncia conteneva prove prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

La Commissione, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2 ha pertanto avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di carburo di silicio comunemente classificato con il codice NC 28492000 e originario della Romania.

La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio di un’inchiesta i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni degli importatori o degli esportatori interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, gli utilizzatori, le organizzazioni dei consumatori e il denunziante, ovvero i produttori comunitari. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura; a tutte le parti sono stati inoltre inviati formulari.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

In data 1o marzo 2006 il CEFIC ha formalmente ritirato la denuncia.

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non è pervenuto alcun commento indicante che tale chiusura è contraria all’interesse della Comunità.

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di carburo di silicio originario della Romania debba essere chiuso senza istituire misure antidumping,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio comunemente classificato con il codice NC 28492000 e originario della Romania.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione