Decisione del Consiglio del 27 giugno 2006 recante modifica della decisione 2003/631/CE che adotta misure relative alla Liberia in base all’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare (2006/450/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 20001 (di seguito «l’accordo di partenariato ACP-CE»),
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE2, in particolare l’articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
La decisione 2002/274/CE del Consiglio, del 25 marzo 2002, che conclude la procedura di consultazione avviata con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell’accordo di partenariato ACP-CE3, prevede l’adozione di misure appropriate a norma dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 97, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato ACP-CE.
La decisione 2003/631/CE del Consiglio, del 25 agosto 2003, che adotta misure relative alla Liberia in base all’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare4, prevede l’adozione di nuove misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettere b) e c), dell’accordo di partenariato ACP-CE.
La decisione 2005/16/CE del Consiglio5 che modifica la decisione 2003/631/CE prevede la proroga del periodo di validità delle misure appropriate fino al 30 giugno 2006.
Le azioni intraprese dal governo della Liberia, malgrado un contesto finanziario molto difficile, dimostrano la sua determinazione a far progredire la situazione conformemente ai principi di buon governo, di rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto.
Occorre pertanto revocare le misure relative alla Liberia adottate in base all’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE,
DECIDE:
Art. 1
Le misure appropriate adottate in base all’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE sono revocate.
Art. 2
È sviluppato un dialogo politico intenso sulla base dell’articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-CE. Il contenuto di detto dialogo politico è precisato nella lettera allegata indirizzata al presidente della Liberia.
Art. 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006. Per il Consiglio Il presidente J. Pröll