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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2006 relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (2006/496/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

La Comunità è competente per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con paesi terzi e con organizzazioni internazionali.

La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e conservazione delle risorse biologiche marine.

La Comunità e i suoi Stati membri hanno ratificato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

La quinta conferenza intergovernativa delle parti interessate al futuro Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ha presentato un progetto di accordo.

La Comunità effettua operazioni di pesca sugli stock ittici nella zona considerata; è pertanto nell'interesse della Comunità svolgere un ruolo attivo nell'attuazione dell'Accordo. È quindi necessario firmare l'Accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvata, a nome della Comunità, la firma dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il testo dell'Accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'Accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 2006. Per il Consiglio La presidente P. LEHTOMÄKI