DECISIONE DEL CONSIGLIO dell’11 luglio 2006 relativa alla firma a nome della Comunità europea e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007 (2006/511/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau1, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato.
Le due parti hanno deciso di prorogare di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, il protocollo vigente approvato con il regolamento (CE) n. 249/20022 del Consiglio, quale modificato in forza dell'accordo approvato con il regolamento (CE) n. 829/2004, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.
In virtù di tale scambio di lettere i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007.
Per evitare un’interruzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. È quindi opportuno firmare l’accordo in forma di scambio di lettere e applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza,
DECIDE:
Art. 1
È approvata, a nome della Comunità, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007, con riserva di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 16 giugno 2006.
Art. 3
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a) pesca di gamberetti:
Italia 1 776 TSL Spagna 1 421 TSL Portogallo 1 066 TSL Grecia 137 TSL b) pesca di pesci/cefalopodi:
Spagna 3 143 TSL Italia 786 TSL Grecia 471 TSL c) tonniere con reti a circuizione:
Spagna 20 unità Francia 19 unità Italia 1 unità d) pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:
Spagna 21 unità Francia 5 unità Portogallo 4 unità
2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Art. 4
Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare3.
Art. 5
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006. Per il Consiglio Il presidente E. HEINÄLUOMA