DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2005 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (2006/871/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma, e con l’articolo 300, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La Comunità è parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in prosieguo denominata «convenzione di Bonn»2.
L’articolo IV della convenzione di Bonn prevede che siano conclusi al più presto accordi regionali per le specie che presentano uno stato di conservazione sfavorevole (specie dell’allegato II).
Gli uccelli acquatici che percorrono le rotte migratorie afro-euroasiatiche, che appartengono alle specie dell’allegato II, necessitano di interventi immediati al fine di migliorarne lo stato di conservazione e di raccogliere informazioni sulla base delle quali assumere le opportune decisioni di gestione.
La prima conferenza delle parti della convenzione di Bonn ha deciso di elaborare un accordo sulla conservazione degli Anatidi della regione paleartica occidentale. Il progetto di accordo è stato successivamente ampliato e rinominato in modo da comprendere altre specie di uccelli acquatici migratori.
Nel campo pertinente al presente accordo, la Comunità ha adottato la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici3, e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche4.
La Commissione ha partecipato a nome della Comunità e in conformità delle direttive negoziali impartite dal Consiglio il 7 giugno 1995 all’incontro negoziale svoltosi dal 12 al 16 giugno 1995 all’Aia. In tale incontro è stato adottato per consenso l’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (AEWA) (in prosieguo denominato «l’accordo»).
L’accordo è stato aperto alla firma a decorrere dal 16 ottobre 1995. Esso è stato firmato a nome della Comunità il 1o settembre 1997. È entrato in vigore il 1o novembre 1999.
L’articolo X dell’accordo stabilisce che qualsiasi emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione delle parti nel corso della quale sono stati adottati, ad eccezione delle parti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6.
Gli allegati all’accordo sono stati emendati dalle risoluzioni approvate nel corso della prima riunione delle parti tenutasi a Città del Capo, Sudafrica, nel novembre 1999 e durante la seconda riunione delle parti svoltasi a Bonn, nel settembre 2002.
È opportuno approvare l’accordo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo del Regno dei Paesi Bassi, depositario dell’accordo, a norma dell’articolo XVII dell’accordo medesimo.
Art. 3
1. Per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, ogni eventuale emendamento degli allegati dell’accordo adottato conformemente all’articolo X, paragrafo 5, dell’accordo.
2. Nello svolgere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.
3. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata agli emendamenti che siano coerenti con la normativa comunitaria in materia di conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat naturali e che non implichino modifiche di detta normativa.
4. Qualora un emendamento agli allegati dell’accordo non sia attuato nella pertinente normativa comunitaria entro novanta giorni dalla data della relativa adozione nella riunione delle parti, la Commissione formula, mediante notifica scritta al depositario, una riserva in relazione a detto emendamento, conformemente all’articolo X, paragrafo 6, dell’accordo, prima della scadenza del termine di novanta giorni. Una volta attuato l’emendamento, la Commissione provvede a ritirare immediatamente la riserva.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005. Per il Consiglio La presidente M. BECKETT