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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2006 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 (2006/942/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP accluso all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE1 e dell’accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India2 è garantita, a norma dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

È opportuno approvare gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, e, dall'altro, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006,

DECIDE:

Art. 1

Sono approvati in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006. I testi degli accordi figurano nell'allegato I e nell'allegato II della presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA