Decisione del Consiglio del 24 luglio 2006 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea (2006/616/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Gli elementi del protocollo che sono di competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, a nome della Comunità, previa approvazione del Consiglio.
Il Consiglio ha incaricato la Commissione di negoziare l'adesione della Comunità all'accordo internazionale in questione.
I negoziati sono stati condotti a termine e lo strumento risultante è stato firmato dalla Comunità il 12 dicembre 2000, a norma della decisione 2001/87/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 20002.
Alcuni Stati membri sono parti contraenti del protocollo, mentre in altri Stati membri il processo di ratifica è tuttora in corso.
La conclusione della convenzione è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2004/579/CE del Consiglio, del 29 aprile 20043, condizione necessaria affinché la Comunità europea possa diventare parte contraente del protocollo, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, della convenzione.
Le altre condizioni richieste per il deposito, da parte della Comunità, dello strumento di approvazione di cui all'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione e all'articolo 21, paragrafo 3, del protocollo, sono soddisfatte.
Nella misura in cui le disposizioni del protocollo rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato, la conclusione del protocollo dovrebbe essere approvata a nome della Comunità.
Nella misura in cui le disposizioni del protocollo rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato, la conclusione del protocollo a nome della Comunità dovrebbe essere approvata con una decisione distinta del Consiglio4.
In occasione del deposito dello strumento di approvazione, la Comunità dovrebbe essere altresì tenuta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del protocollo relativo al traffico di migranti, a dichiarare il proprio ambito di competenza con riferimento alle materie disciplinate dal protocollo,
DECIDE:
Art. 1
Il protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che figura nell'allegato I, è approvato a nome della Comunità europea.
Lo strumento di conferma formale della Comunità include una dichiarazione relativa all'ambito di competenza a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del protocollo, come riportato nell'allegato II.
Art. 2
La presente decisione si applica nella misura in cui le disposizioni del protocollo rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di conferma formale allo scopo di impegnare la Comunità.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006. Per il Consiglio Il presidente K. Rajamäki