diritto.io

Decisione del Consiglio del 24 luglio 2006 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea (2006/617/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, l'articolo 63, punto 3, e l'articolo 66 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Gli elementi del protocollo che sono di competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, a nome della Comunità, previa approvazione del Consiglio.

Il Consiglio ha incaricato la Commissione di negoziare l'adesione della Comunità all'accordo internazionale in questione.

I negoziati sono stati condotti a termine e lo strumento risultante è stato firmato dalla Comunità il 12 dicembre 2000, a norma della decisione 2001/87/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 20002.

Alcuni Stati membri sono parti contraenti del protocollo, mentre in altri Stati membri il processo di ratifica è tuttora in corso.

La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito e dell'Irlanda a norma del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Il Regno Unito e l'Irlanda non sono pertanto vincolati dalla presente decisione nella misura in cui riguarda l'esercizio, da parte della Comunità, di una competenza esterna in settori nei quali la normativa interna non vincola il Regno Unito e/o l'Irlanda.

La presente decisione lascia impregiudicata la posizione della Danimarca a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione e non ne è vincolata.

La conclusione della convenzione è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2004/579/CE del Consiglio, del 29 aprile 20043, condizione necessaria affinché la Comunità possa diventare parte contraente del protocollo, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, della convenzione.

Le altre condizioni richieste per il deposito, da parte della Comunità europea, dello strumento di approvazione di cui all'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione e all'articolo 21, paragrafo 3, del protocollo, sono soddisfatte.

Nella misura in cui le disposizioni del protocollo rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato, la conclusione del protocollo dovrebbe essere approvata a nome della Comunità.

Nella misura in cui le disposizioni del protocollo rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato, la conclusione del protocollo a nome della Comunità dovrebbe essere approvata con una decisione distinta del Consiglio4.

In occasione del deposito dello strumento di approvazione, la Comunità dovrebbe essere altresì tenuta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del protocollo relativo al traffico di migranti, a dichiarare il proprio ambito di competenza con riferimento alle materie disciplinate dal protocollo,

DECIDE:

Art. 1

Il protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che figura nell'allegato I, è approvato a nome della Comunità europea.

Lo strumento di conferma formale della Comunità include una dichiarazione relativa all'ambito di competenza a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del protocollo, come riportato nell'allegato II.

Art. 2

La presente decisione si applica nella misura in cui le disposizioni del protocollo rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di conferma formale allo scopo di impegnare la Comunità.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006. Per il Consiglio Il presidente K. Rajamäki