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Decisione del Consiglio del 24 luglio 2006 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea (2006/618/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Gli elementi del protocollo che sono di competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, a nome della Comunità, previa approvazione del Consiglio.

Il Consiglio ha incaricato la Commissione di negoziare l'adesione della Comunità all'accordo internazionale in questione.

I negoziati sono stati condotti a termine e lo strumento risultante è stato firmato dalla Comunità il 12 dicembre 2000, a norma della decisione 2001/87/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 20002.

Alcuni Stati membri sono parti contraenti del protocollo, mentre in altri Stati membri il processo di ratifica è tuttora in corso.

La conclusione della convenzione è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2004/579/CE del Consiglio, del 29 aprile 20043, condizione necessaria affinché la Comunità possa diventare parte contraente del protocollo, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, della convenzione.

Le altre condizioni richieste per il deposito, da parte della Comunità, dello strumento di approvazione di cui all'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione e all'articolo 16, paragrafo 3, del protocollo, sono soddisfatte.

Nella misura in cui le disposizioni del protocollo rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato, la conclusione del protocollo dovrebbe essere approvata a nome della Comunità.

Nella misura in cui le disposizioni del presente protocollo rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato, la conclusione del protocollo a nome della Comunità dovrebbe essere approvata con una decisione distinta del Consiglio4.

In occasione del deposito dello strumento di approvazione, la Comunità dovrebbe altresì essere tenuta, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del protocollo relativo alla tratta delle persone, a dichiarare il proprio ambito di competenza con riferimento alle materie disciplinate dal protocollo,

DECIDE:

Art. 1

Il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che figura nell'allegato I, è approvato a nome della Comunità europea.

Lo strumento di conferma formale della Comunità include una dichiarazione relativa all'ambito di competenza a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del protocollo, come riportato nell'allegato II.

Art. 2

La presente decisione si applica nella misura in cui le disposizioni del protocollo rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di conferma formale allo scopo di impegnare la Comunità.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006. Per il Consiglio Il presidente K. Rajamäki