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Decisione della Commissione dell’8 agosto 2006 che modifica la decisione 2005/802/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Federazione russa (2006/557/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

avendo consultato il comitato consultivo,

PROCEDURA

Con il regolamento (CEE) n. 3068/922 («regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cloruro di potassio («potassio» o «prodotto in esame») originarie, tra gli altri paesi, della Bielorussia e della Russia.

In seguito ad un riesame in previsione della scadenza effettuato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e ad un esame intermedio effettuato conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («inchiesta iniziale»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 969/20003, ha deciso che le misure in oggetto dovessero essere mantenute e ne ha modificato la forma. Le misure hanno preso la forma di un importo fisso in euro per tonnellata per le diverse categorie e qualità di cloruro di potassio.

Con il regolamento (CE) n. 992/20044, il Consiglio ha previsto l’esenzione dai dazi antidumping per le importazioni nei nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004 (UE 10) sotto forma di offerte di impegni speciali (impegni per l’allargamento) ed ha autorizzato la Commissione ad accettare tali impegni per l’allargamento. Su tale base e a norma dell'articolo 8, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1002/20045 la Commissione ha accettato gli impegni offerti da i) un produttore esportatore in Bielorussia unitamente a società aventi sede in Austria, Lituania e Russia, ii) un produttore esportatore in Russia unitamente a società aventi sede in Russia e in Austria e iii) un produttore esportatore in Russia unitamente ad una società avente sede a Cipro all'epoca dell'accettazione.

Con il regolamento (CE) n. 858/20056, la Commissione ha accettato fino al 13 aprile 2006 nuovi impegni dai produttori esportatori di cui sopra.

In seguito a due distinti riesami intermedi parziali effettuati conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, richiesti dai produttori esportatori russi JSC Silvinit e JSC Uralkali, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1891/2005, ha modificato il regolamento (CEE) n. 3068/92, sostituendo l’importo fisso dei dazi con dazi individuali ad valorem per tutti i tipi di cloruro di potassio prodotti dalle società russe in questione. Con la decisione 2005/802/CE7 la Commissione ha accettato gli impegni offerti da JSC Silvinit e JSC Uralkali. All’epoca, JSC Silvinit disponeva a Mosca di un distributore esclusivo, JSC International Potash Company, con il quale JSC Silvinit offriva l’impegno.

Nel gennaio 2006 JSC Silvinit ha comunicato alla Commissione che intendeva cambiare canali di vendita verso la Comunità e includere Polyfer Handels GmbH, Vienna, Austria, come distributore. Per tener conto di tale cambiamento, JSC Silvinit ha chiesto che siano modificate di conseguenza le disposizioni corrispondenti della decisione 2005/802/CE. A tale scopo, JSC Silvinit unitamente a JSC International Potash Company e Polyfer Handels GmbH hanno offerto un impegno rivisto.

A tale proposito, si è concluso che l’inclusione di Polyfer Handels GmbH nei circuiti di vendita di JSC Silvinit non avesse ripercussioni sul funzionamento o la sorveglianza effettiva dell’impegno.

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno modificare di conseguenza la parte operativa della decisione 2005/802/CE,

DECIDE:

Art. 1

L'articolo 1 della decisione 2005/802/CE è sostituito dal seguente testo: «Articolo 1 Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori e dalle imprese menzionati di seguito, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Russia. Stato Impresa Codice Taric supplementare Federazione russa Prodotto da JSC Silvinit, Solikamsk, Russia e venduto da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Polyfer Handels GmbH, Vienna, Austria, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A695 Federazione russa Prodotto e venduto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, o prodotto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, e venduto dalla Uralkali Trading SA, Ginevra, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A520»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione