diritto.io

Decisione 2006/676/PESC del Consiglio del 10 agosto 2006 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

Il 27 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/319/PESC1 relativa all'operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo).

L'articolo 10, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da concludere secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione EUFOR RD Congo.

L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione europea,

DECIDE:

Art. 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo) è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Art. 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 agosto 2006. Per il Consiglio Il presidente E. Tuomioja