diritto.io

Decisione della Commissione del 28 agosto 2006 recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India (2006/582/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il Comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO

Il 13 maggio 2005 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, secondo la quale le importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell’India sarebbero oggetto di dumping pregiudizievole.

La denuncia era stata presentata dalla Confederazione europea dell’industria calzaturiera (il «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota di maggioranza, in questo caso più del 30 %, della produzione comunitaria complessiva di calzature con puntale protettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

La denuncia conteneva prove prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio grave, le quali sono state ritenute sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2 («avviso di apertura di procedimento»), la Commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie di gomma o di materia plastica (escluse le calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è né fissata alla suola esterna né unita mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili) o con tomaie di cuoio naturale o di cuoio ricostituito, con puntale protettivo, attualmente classificabili ai codici NC 64023000, 64034000, ex64021900, ex64029100, ex64029910, ex64029931, ex64029939, ex64029950, ex64029991, ex64029993, ex64029996, ex64029998, ex64031900, ex64033000, ex64035111, ex64035115, ex64035119, ex64035191, ex64035195, ex64035199, ex64035911, ex64035931, ex64035935, ex64035939, ex64035950, ex64035991, ex64035995, ex64035999, ex64039111, ex64039113, ex64039116, ex64039118, ex64039191, ex64039193, ex64039196, ex64039198, ex64039911, ex64039931, ex64039933, ex64039936, ex64039938, ex64039950, ex64039991, ex64039993, ex64039996, ex64039998, ex64051000, ex64059010 e ex64059090, originarie della RPC e dell’India.

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori-esportatori della RPC e dell’India e gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i produttori comunitari denuncianti e altri produttori comunitari, fornitori e utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine limite stabilito nell’avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Con lettera del 17 luglio 2006 indirizzata alla Commissione il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di calzature con puntale protettivo.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni che indicassero tale chiusura come contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate al riguardo ed hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non è pervenuto alcun commento che indichi tale chiusura come contraria all’interesse della Comunità.

Si conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e dell’India debba essere chiuso senza istituire misure antidumping,

DECIDE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di gomma o di materia plastica (escluse le calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è né fissata alla suola esterna né unita mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili) o con tomaie di cuoio naturale o di cuoio ricostituito, con puntale protettivo, classificate ai codici NC 64023000, 64034000, ex64021900, ex64029100, ex64029910, ex64029931, ex64029939, ex64029950, ex64029991, ex64029993, ex64029996, ex64029998, ex64031900, ex64033000, ex64035111, ex64035115, ex64035119, ex64035191, ex64035195, ex64035199, ex64035911, ex64035931, ex64035935, ex64035939, ex64035950, ex64035991, ex64035995, ex64035999, ex64039111, ex64039113, ex64039116, ex64039118, ex64039191, ex64039193, ex64039196, ex64039198, ex64039911, ex64039931, ex64039933, ex64039936, ex64039938, ex64039950, ex64039991, ex64039993, ex64039996, ex64039998, ex64051000, ex64059010 e ex64059090, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2006. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione