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Decisione del Consiglio del 15 settembre 2006 relativa all'adozione del suo regolamento interno (2006/683/CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

Il Consiglio europeo, riunitosi il 15 e 16 giugno 2006, ha rilevato che per aumentare la fiducia dei cittadini nell'Unione europea è importante consentire a questi ultimi di avere una conoscenza diretta delle sue attività, segnatamente accrescendo ulteriormente l'apertura e la trasparenza. Pertanto, come convenuto in sede di Consiglio europeo e nel pieno rispetto della necessità di garantire l'efficienza dei lavori del Consiglio, occorre aprire ulteriormente verso l'esterno tali lavori, soprattutto quando il Consiglio delibera sugli atti legislativi nell'ambito della procedura di codecisione. Dovrebbero essere inoltre adottate le misure atte a migliorare sostanzialmente i mezzi tecnici utilizzati per trasmettere, in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, deliberazioni e dibattiti pubblici del Consiglio, segnatamente mediante l'utilizzo di Internet. Il Consiglio esaminerà, nel dicembre 2006, l'attuazione delle suddette misure di apertura per valutarne l'impatto sull'efficienza dei lavori del Consiglio.

È altresì opportuno razionalizzare la programmazione delle attività del Consiglio. Occorre pertanto introdurre, in sostituzione del precedente sistema, un nuovo sistema basato su un programma di 18 mesi, che dovrà essere presentato al Consiglio per approvazione dalle tre presidenze in carica in quel determinato periodo.

Infine, per migliorare il funzionamento della procedura scritta ed accelerare l'adozione, da parte del Consiglio, delle risposte alle interrogazioni di membri del Parlamento europeo, delle decisioni di nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo o del Comitato delle regioni e delle decisioni relative alla consultazione di altri organi ed istituzioni, è opportuno modificare e chiarire le disposizioni riguardanti la procedura scritta,

DECIDE:

Art. 1

Il regolamento interno del Consiglio del 22 marzo 20041 è sostituito da quanto segue. «REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO Articolo 1 Convocazione e luoghi di lavoro 1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione2. 2. Sette mesi prima della data di assunzione delle funzioni, se del caso previa consultazione della presidenza precedente e di quella successiva, la presidenza comunica le date previste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della realizzazione dei lavori legislativi o dell'adozione delle decisioni operative. 3. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo3. In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il comitato dei rappresentanti permanenti (di seguito “Coreper”), deliberando all'unanimità, può decidere che una sessione si tenga in un altro luogo. Articolo 2 Formazioni del Consiglio, ruolo del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” e programmazione 1. Il Consiglio può riunirsi in formazioni diverse, in funzione delle materie trattate. Il Consiglio, riunito nella formazione “Affari generali e relazioni esterne” (di seguito “Consiglio Affari generali e relazioni esterne”) convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a), decide in merito all'elenco di tali formazioni, riportato nell'allegato I. 2. Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne è competente per i due principali settori di attività seguenti, per i quali tiene sessioni distinte con ordini del giorno separati e se possibile in date diverse, riguardanti rispettivamente: a) preparazione e seguito da dare alle riunioni del Consiglio europeo, compreso il necessario coordinamento di tutti i lavori preparatori, il coordinamento generale delle politiche, delle questioni istituzionali e amministrative, dei fascicoli orizzontali con implicazioni per diverse politiche dell'Unione europea, così come di qualsiasi fascicolo affidatogli per esame dal Consiglio europeo, tenuto conto delle norme di funzionamento dell'Unione economica e monetaria; b) l'insieme dell'azione esterna dell'Unione europea, segnatamente la politica estera e di sicurezza comune, la politica europea di sicurezza e difesa, il commercio estero, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari. 3. Al fine di preparare le riunioni del Consiglio europeo, il Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a): a) redige un progetto di ordine del giorno commentato in base a una proposta della presidenza almeno quattro settimane prima della riunione del Consiglio europeo; b) tiene una sessione preparatoria finale alla vigilia della riunione del Consiglio europeo e approva l'ordine del giorno. I contributi ai lavori del Consiglio europeo da parte di altre formazioni del Consiglio sono trasmessi al Consiglio Affari generali e relazioni esterne, convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a), almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo. Fatti salvi motivi urgenti e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun'altra formazione del Consiglio o comitato preparatorio del Consiglio può riunirsi tra la sessione preparatoria finale di cui alla lettera b) del primo comma e la riunione del Consiglio europeo. Le misure necessarie all'organizzazione pratica dei lavori del Consiglio europeo sono prese dalla presidenza d'intesa con il segretariato generale, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio europeo stesso. 4. Ogni 18 mesi le tre presidenze che dovranno assumere le funzioni preparano, in stretta cooperazione con la Commissione e previe adeguate consultazioni, un progetto di programma delle attività del Consiglio per detto periodo. Le tre presidenze presentano congiuntamente il progetto di programma almeno un mese prima del periodo considerato, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a)4. 5. La futura presidenza fissa ordini del giorno indicativi provvisori delle sessioni del Consiglio previste per il prossimo semestre, in cui sono menzionati i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. Tali ordini del giorno indicativi provvisori sono fissati al più tardi una settimana prima della data di assunzione delle funzioni della presidenza, sulla base del programma di 18 mesi del Consiglio e previa consultazione della Commissione. Se necessario, possono essere previste ulteriori sessioni oltre a quelle precedentemente programmate. Analoghi ordini del giorno indicativi provvisori per le sessioni del Consiglio previste per il semestre successivo a quello di cui al primo comma sono fissati dalla presidenza interessata, previa consultazione della Commissione e della successiva presidenza, al più tardi una settimana prima della data di assunzione delle sue funzioni. Se nel corso di un semestre una sessione prevista per tale periodo non dovesse più apparire giustificabile, non è convocata dalla presidenza. Articolo 35 Ordine del giorno 1. Tenuto conto del programma di 18 mesi del Consiglio, il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione. 2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. L'ordine del giorno provvisorio indica del pari, mediante un asterisco, i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere un voto. Tale indicazione è effettuata una volta adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati. 3. I punti relativi all'adozione di un atto o di una posizione comune riguardante una proposta legislativa o una proposta relativa ad un provvedimento da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea (di seguito “trattato UE”) sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso il periodo di sei settimane previsto al punto 3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea. Il Consiglio può derogare all'unanimità al termine di sei settimane se l'iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui al punto 3 di detto protocollo. 4. Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio e alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno. 5. Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione le domande di iscrizione e la relativa documentazione, per le quali non siano stati osservati i termini suddetti. A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo il paragrafo 2, la presidenza stralcia dall'ordine del giorno provvisorio i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell'articolo 7, l'esame dei quali non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente quella che precede la sessione in questione. 6. L'ordine del giorno provvisorio è diviso nelle parti A e B. Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale. 7. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti, purché siano stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati. 8. Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto “A” possa dare adito ad un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chieda, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio. 9. Le domande di iscrizione di un punto “Varie” sono corredate di un documento esplicativo. Articolo 4 Rappresentanza di un membro del Consiglio Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di cui all'articolo 11, un membro del Consiglio, impedito di assistere ad una sessione, può farsi rappresentare. Articolo 5 Sessioni 1. Le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti all'articolo 8. 2. La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d'iniziativa. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione o della Banca centrale europea. 3. I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che li assistono. I nominativi e le qualifiche di tali funzionari sono preventivamente comunicati al segretariato generale. Il numero massimo di persone presenti nello stesso tempo nella sala di riunione del Consiglio per ciascuna delegazione, compresi i membri del Consiglio, può essere fissato dal Consiglio. 4. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare rilasciato dal segretariato generale. Articolo 6 Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti 1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 e le disposizioni applicabili all'accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente. 2. Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità delle disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti. Articolo 7 Casi nei quali il Consiglio agisce in qualità di legislatore Il Consiglio agisce in qualità di legislatore a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE, quando adotta norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive, di decisioni quadro o di decisioni, sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad esclusione delle deliberazioni che danno luogo all'adozione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni). In presenza di proposte o di iniziative legislative, il Consiglio si astiene dall'adottare atti non previsti dai trattati, quali risoluzioni, conclusioni o dichiarazioni diverse da quelle contemplate dall'articolo 9. Articolo 8 Deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici 1. Le deliberazioni del Consiglio su atti legislativi da adottare in conformità della procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE sono aperte al pubblico nel modo seguente: a) l'eventuale presentazione, da parte della Commissione, delle sue proposte legislative e la successiva deliberazione in seno al Consiglio sono aperte al pubblico; b) la votazione su tali atti legislativi è aperta al pubblico, come pure le deliberazioni finali del Consiglio che precedono tale votazione e le relative dichiarazioni di voto; c) tutte le altre deliberazioni del Consiglio su tali atti legislativi sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Consiglio o del Coreper, a seconda dei casi, riguardo ad una determinata deliberazione. 2. La prima deliberazione del Consiglio su nuove proposte legislative importanti, diverse da quelle da adottare secondo la procedura di codecisione, è aperta al pubblico. La presidenza identifica le nuove proposte legislative importanti e il Consiglio o il Coreper possono, se del caso, decidere diversamente. La presidenza può decidere, caso per caso, che le successive deliberazioni del Consiglio su un particolare atto legislativo siano aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Consiglio o del Coreper. 3. Il Consiglio tiene dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini, su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata. Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti, tenendo conto dell'importanza della questione e del suo interesse per i cittadini. 4. Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), tiene un dibattito pubblico di orientamento sul programma di 18 mesi del Consiglio. I dibattiti di orientamento in seno ad altre formazioni del Consiglio sulle rispettive priorità sono parimenti aperti al pubblico. La presentazione da parte della Commissione del suo programma quinquennale, del suo programma di lavoro annuale e della sua strategia politica annuale, nonché il successivo dibattito in seno al Consiglio, sono pubblici. 5. Al momento dell'invio dell'ordine del giorno provvisorio a norma dell'articolo 3: a) i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma dei paragrafi 1 e 2 sono contrassegnati dai termini “deliberazione pubblica”; b) i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma dei paragrafi 3 e 4 sono contrassegnati dai termini “dibattito pubblico”. L'apertura al pubblico delle deliberazioni e dei dibattiti pubblici del Consiglio a norma del presente articolo è effettuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi, segnatamente in una sala di ascolto, e mediante trasmissione in tutte le lingue delle istituzioni dell'Unione europea con video-streaming. Una versione registrata è accessibile per almeno un mese sul sito Internet del Consiglio. Il risultato della votazione è indicato con mezzi visivi. Per quanto possibile il segretariato generale informa il pubblico in anticipo delle date e dell'ora approssimativa in cui tali trasmissioni audiovisive avranno luogo e prende tutte le misure di ordine pratico per assicurare una corretta attuazione del presente articolo. Articolo 9 Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e dei verbali 1. In aggiunta ai casi in cui le deliberazioni del Consiglio sono aperte al pubblico in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, a norma dell'articolo 7, i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di atti legislativi sono resi pubblici. La stessa regola si applica: a) ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano l'adozione di una posizione comune in base agli articoli 251 o 252 del trattato CE; b) ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di conciliazione istituito dall'articolo 251 del trattato CE, nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano la riunione del comitato di conciliazione; c) ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto, nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano lo stabilimento da parte del Consiglio di una convenzione sulla base del titolo VI del trattato UE. 2. Inoltre i risultati delle votazioni sono resi pubblici: a) quando il Consiglio agisce nell'ambito del titolo V del trattato UE, con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri; b) quando il Consiglio adotta una posizione comune a norma del titolo VI del trattato UE con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri; c) negli altri casi, con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri. Quando i risultati delle votazioni in sede di Consiglio sono resi pubblici, in base alle lettere a), b) e c) del primo comma, le dichiarazioni di voto fatte al momento della votazione sono anch'esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio. Le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e i punti del verbale relativi all'adozione degli atti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri. 3. Salvo nei casi in cui sono aperte al pubblico in virtù dell'articolo 8, le deliberazioni del Consiglio che conducono a votazioni indicative o all'adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicità delle votazioni. Articolo 10 Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio Le disposizioni specifiche riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio figurano nell'allegato II. Articolo 11 Modalità di votazione e quorum 1. Il Consiglio procede al voto su iniziativa del presidente. Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di voto su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida. 2. I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati membri stabilito in base all'articolo 203 del trattato CE e all'articolo 116 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito “trattato Euratom”), cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza. 3. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri6. 4. Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio che, a norma dei trattati, possono prendere parte alla votazione. All'atto della votazione il presidente, coadiuvato dal segretariato generale, verifica l'esistenza del quorum. 5. In caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III. Articolo 12 Procedura scritta normale e procedura di approvazione tacita 1. Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Coreper decidano all'unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura. Il consenso della Commissione per il ricorso alla procedura scritta è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione. Il segretariato generale redige ogni mese un elenco degli atti adottati con procedura scritta. 2. Su iniziativa della presidenza, il Consiglio può altresì procedere mediante una procedura scritta semplificata detta “procedura di approvazione tacita”: a) al fine di adottare il testo di una risposta ad un'interrogazione scritta o, se del caso, ad una interrogazione orale rivolta al Consiglio da un membro del Parlamento europeo, previo esame del progetto di risposta da parte del Coreper7; b) al fine di nominare i membri del Comitato economico e sociale europeo e i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni, previo esame del progetto di decisione da parte del Coreper; c) al fine di decidere la consultazione di altri organi o istituzioni in tutti i casi in cui tale consultazione sia richiesta dai trattati; d) al fine di attuare la politica estera e di sicurezza comune mediante la rete COREU (“procedura di approvazione tacita COREU”)8. In tal caso, il testo pertinente è considerato adottato alla scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione dell'urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del Consiglio. 3. Il segretariato generale constata l'espletamento delle procedure scritte. Articolo 13 Processo verbale 1. Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, dopo essere stato approvato, è firmato dal segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (di seguito “segretario generale”) o dal segretario generale aggiunto. Essi possono delegare il loro potere di firma ai direttori generali del segretariato generale. Il verbale contiene, di regola, per ogni punto dell'ordine del giorno: la menzione dei documenti presentati al Consiglio, le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio, le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l'iscrizione. 2. Il progetto di verbale è elaborato dal segretariato generale entro un termine di quindici giorni e presentato al Consiglio o al Coreper per l'approvazione. 3. Prima dell'approvazione del verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione può chiedere la redazione più particolareggiata del verbale su un punto dell'ordine del giorno. Tali richieste possono essere formulate al Coreper. Articolo 14 Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore 1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore. 2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera, qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa. Articolo 15 Firma degli atti In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e degli atti adottati dal Consiglio viene apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale o del segretario generale aggiunto. Il segretario generale e il segretario generale aggiunto possono delegare il loro potere di firma a direttori generali del segretariato generale. Articolo 169 Impossibilità di partecipare alla votazione Ai fini dell'applicazione del presente regolamento interno si terrà debitamente conto, in base all'allegato IV, dei casi in cui, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio non possono prendere parte alla votazione. Articolo 17 Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale 1. Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (di seguito “Gazzetta ufficiale”), a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto: a) gli atti di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE; b) gli atti di cui all'articolo 163, primo comma, del trattato Euratom; c) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE, nonché le relative motivazioni; d) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE; e) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE. Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale; f) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE. Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale; g) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità. Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale; h) gli accordi internazionali conclusi in base all'articolo 24 del trattato UE, salvo decisione contraria del Consiglio in base agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione10; Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale. 2. Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto: a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE; b) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE; c) le posizioni comuni, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE; d) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri. 3. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all'unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto, le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato UE. 4. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e tenendo conto dell'eventuale pubblicazione dell'atto di base, se debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto, i seguenti atti: a) le misure di applicazione delle azioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato UE; b) le azioni comuni, le posizioni comuni o qualsiasi altra decisione adottata sulla base di una strategia comune, come previsto all'articolo 23, paragrafo 2, primo trattino, del trattato UE; c) le eventuali misure di attuazione delle decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE nonché le eventuali misure di applicazione delle convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE; d) altri atti del Consiglio quali decisioni sui generis e risoluzioni. 5. Qualora un accordo concluso tra le Comunità e uno o più Stati od organizzazioni internazionali istituisca un organo competente a prendere decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione dell'accordo, se si debbono pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo. Articolo 18 Notifica degli atti 1. Le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE e le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE sono notificate ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome. 2. I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome: a) le raccomandazioni; b) le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato UE; c) le posizioni comuni, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE; d) le misure d'applicazione degli atti adottati sulla base degli articoli 12 e 34 del trattato UE. 3. Il segretario generale, il segretario generale aggiunto o un direttore generale che agisca in loro nome, rilascia ai governi degli Stati membri ed alla Commissione copia autentica delle direttive del Consiglio diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE nonché delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio. Articolo 1911 Coreper, comitati e gruppi di lavoro 1. Il Coreper ha l'incarico di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. Esso vigila, in ogni caso12, sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione europea e sul rispetto dei principi e delle norme seguenti: a) principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e motivazione degli atti; b) norme che fissano i poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione; c) disposizioni di bilancio; d) norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale. 2. Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del Coreper, salvo decisione contraria di quest'ultimo. Il Coreper cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all'adozione del Consiglio. Esso provvede a un'adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o proposte di soluzione. In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all'unanimità di deliberare senza che abbia avuto luogo l'esame preliminare. 3. Su iniziativa o con l'avallo del Coreper possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti. Il segretariato generale aggiorna e rende pubblico l'elenco degli organi preparatori. Soltanto i comitati e i gruppi di lavoro che figurano in tale elenco possono riunirsi in qualità di organi preparatori del Consiglio. 4. Il Coreper è presieduto, a seconda dei temi all'ordine del giorno, dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio. Salvo decisione contraria del Consiglio, sono presieduti da un delegato di tale Stato membro anche i diversi comitati previsti dai trattati. Lo stesso dicasi dei comitati e dei gruppi di lavoro previsti al paragrafo 3 salvo decisione contraria del Coreper. 5. Per la preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che si riuniscono una volta al semestre e quando tali sessioni si svolgono durante la prima metà del semestre, le riunioni dei comitati diversi dal Coreper, nonché le riunioni dei gruppi di lavoro che si svolgono nel semestre precedente, sono presiedute da un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la presidenza di dette sessioni del Consiglio. 6. Se un fascicolo sarà trattato essenzialmente durante un semestre, un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza durante tale semestre può, durante il semestre precedente, presiedere riunioni di comitati, diversi dal Coreper, e gruppi di lavoro allorché discutono tale fascicolo. L'attuazione pratica di questo paragrafo è oggetto di un accordo tra le due presidenze interessate. Nel caso specifico dell'esame del bilancio delle Comunità europee per un determinato esercizio finanziario, le riunioni degli organi preparatori del Consiglio diversi dal Coreper dedicate alla preparazione di punti dell'ordine del giorno del Consiglio relativi all'esame del bilancio sono presiedute da un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza del Consiglio durante il secondo semestre dell'anno che precede l'esercizio finanziario in questione. Lo stesso si applica, con l'accordo dell'altra presidenza, alla presidenza delle sessioni del Consiglio nel momento in cui sono discussi detti punti riguardanti il bilancio. Le presidenze interessate si consulteranno sulle modalità pratiche. 7. In conformità delle pertinenti disposizioni di cui sopra, il Coreper può adottare le seguenti decisioni di procedura, purché i relativi punti siano stati iscritti all'ordine del giorno provvisorio almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. Per poter derogare a tale termine occorre l'unanimità del Coreper13: a) decisione di tenere una sessione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo (articolo 1, paragrafo 3); b) autorizzazione a produrre in giustizia una copia o un estratto di un documento del Consiglio (articolo 6, paragrafo 2); c) decisione di tenere un dibattito pubblico del Consiglio o di non aprire al pubblico una determinata deliberazione del Consiglio [articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e articolo 8, paragrafi 2 e 3]; d) decisione di rendere pubblici i risultati delle votazioni e le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio nei casi previsti all'articolo 9, paragrafo 2; e) decisione di ricorrere alla procedura scritta (articolo 12, paragrafo 1); f) approvazione o modifica del processo verbale del Consiglio (articolo 13, paragrafi 2 e 3); g) decisione di pubblicare o non pubblicare un testo o un atto nella Gazzetta ufficiale (articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4); h) decisione di consultare un'istituzione o un organo in tutti i casi in cui detta consultazione non è richiesta dai trattati; i) decisione di fissare o di prorogare un termine per la consultazione di un'istituzione o di un organo; j) decisione di prorogare i termini di cui all'articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE; k) approvazione del testo di una lettera indirizzata a un'istituzione o a un organo. Articolo 20 La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori 1. La presidenza assicura l'applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti. La presidenza provvede segnatamente a rispettare e a far rispettare le disposizioni dell'allegato V concernenti i metodi di lavoro per un Consiglio allargato. Al fine di assicurare il buon svolgimento dei dibattiti essa può inoltre, salvo decisione contraria del Consiglio, adottare ogni misura necessaria, al fine di sfruttare al meglio il tempo a disposizione nelle riunioni, e in particolare: a) limitare, per la trattazione di un punto particolare, il numero delle persone per delegazione presenti nella sala della riunione durante la sessione e decidere di autorizzare o meno l'apertura di una sala di ascolto; b) predisporre l'ordine nel quale saranno trattati i punti e stabilire la durata dei dibattiti ad essi dedicati; c) organizzare il tempo dedicato ad un punto particolare, segnatamente limitando la durata degli interventi dei partecipanti e determinando l'ordine in cui possono prendere la parola; d) chiedere alle delegazioni di presentare per iscritto, entro una determinata data, le loro proposte di modifica di un testo in discussione, se del caso con una breve spiegazione; e) chiedere alle delegazioni che hanno posizioni identiche o simili su un determinato punto, testo o parte di testo, di invitare una di esse a esprimere la posizione da esse condivisa, in riunione o per iscritto prima della riunione. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, e le sue competenze e la sua responsabilità politica generale, la presidenza è assistita dal rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest'ultimo, su richiesta o su disposizione della presidenza, la sostituisce ove necessario, la solleva, se del caso, da taluni compiti e garantisce la continuità dei lavori del Consiglio. Articolo 211415 Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina. A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente, la presidenza rinvia ad una riunione successiva del Coreper i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell'articolo 7, per i quali il comitato o il gruppo di lavoro non hanno concluso i lavori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del Coreper. Articolo 22 Qualità redazionale16 Al fine di assistere il Consiglio nel suo compito di controllo della qualità redazionale degli atti legislativi da esso adottati, il servizio giuridico è incaricato di verificare, in tempo utile, la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di formulare suggerimenti di carattere redazionale all'attenzione del Consiglio e dei suoi organi, secondo l'accordo interistituzionale, del 22 dicembre 1998, sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria17. Nell'arco dell'intero iter legislativo, coloro che presentano testi nell'ambito dei lavori del Consiglio prestano particolare attenzione alla loro qualità redazionale. Articolo 23 Il segretario generale e il segretariato generale 1. Il Consiglio è assistito da un segretariato generale, posto sotto la responsabilità di un segretario generale, coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. 2. Il Consiglio decide dell'organizzazione del segretariato generale18. Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale e il segretario generale aggiunto adottano tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del segretariato generale. 3. Il segretariato generale è associato in maniera stretta e continua alla programmazione, al coordinamento e al controllo della coerenza dei lavori del Consiglio e all'attuazione del suo programma di 18 mesi. Sotto la responsabilità e la guida della presidenza, esso assiste quest'ultima nella ricerca di soluzioni. In conformità delle disposizioni del trattato UE, il segretario generale assiste il Consiglio e la presidenza per le questioni di politica estera e di sicurezza comune, compreso il coordinamento dei lavori dei rappresentanti speciali. Se del caso, il segretario generale può invitare la presidenza a convocare un comitato o un gruppo di lavoro, in particolare per questioni di politica estera e di sicurezza comune, o a iscrivere un punto all'ordine del giorno di un comitato o gruppo di lavoro. 4. Il segretario generale o il segretario generale aggiunto sottopongono al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie. 5. Il segretario generale, assistito dal segretario generale aggiunto, ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la corretta gestione degli stessi. Egli mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee. Articolo 24 Sicurezza La normativa in materia di sicurezza è adottata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Articolo 25 Funzioni di depositario di accordi e convenzioni Quando il segretario generale del Consiglio è designato depositario di un accordo concluso in base all'articolo 24 del trattato UE o dalla Comunità e da uno o più Stati od organizzazioni internazionali, di una convenzione conclusa tra Stati membri o di una convenzione stabilita in forza dell'articolo 34 del trattato UE, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi o convenzioni sono depositati presso la sede del Consiglio. In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi o convenzioni di cui trattasi. Articolo 26 Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo Il Consiglio può essere rappresentato dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni dalla presidenza o, con l'assenso di quest'ultima, dalla presidenza successiva o dal segretario generale. Su mandato della presidenza, il Consiglio può altresì farsi rappresentare dinanzi a tali commissioni dal suo segretario generale aggiunto o da alti funzionari del segretariato generale. Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta. Articolo 27 Disposizioni relative alla forma degli atti Le disposizioni relative alla forma degli atti figurano nell'allegato VI. Articolo 28 Corrispondenza destinata al Consiglio La corrispondenza destinata al Consiglio è indirizzata al presidente, presso la sede del Consiglio, al seguente indirizzo: Conseil de l'Union européenne Rue de la Loi/Wetstraat 175 B-1048 Bruxelles

Art. 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua adozione. La decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Il primo programma di 18 mesi del Consiglio è stabilito per il periodo che inizia nel gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2006. Per il Consiglio Il presidente E. Tuomioja