DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2006 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2007/323/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione.
È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,
DECIDE:
Art. 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la conclusione di detto accordo. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Art. 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Art. 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA