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Decisione della Commissione del 29 settembre 2006 riguardante il contributo finanziario della Comunità per il 2006 destinato ai nuovi laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi [notificata con il numero C(2006) 4277] (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede) (2006/661/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali1, in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

I laboratori comunitari di riferimento per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi possono ottenere un contributo finanziario della Comunità a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario2.

Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE3 stabilisce che il contributo finanziario della Comunità viene concesso qualora i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e ove i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze.

Nel giugno 2005 la Commissione ha pubblicato un bando di gara per la selezione e la designazione di nuovi laboratori comunitari di riferimento relativi al controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi. La valutazione delle domande è stata completata nel dicembre del 2005 e i risultati sono stati comunicati alle autorità competenti degli Stati membri interessati. In seguito a tale valutazione i candidati idonei sono stati scelti per essere designati come nuovi laboratori comunitari di riferimento.

Il regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori comunitari di riferimento4 ha designato nuovi laboratori di riferimento nei seguenti settori: Listeria monocitogenes, stafilococchi coagulasi positivi, Escherichia coli, compresi E. Coli produttori di verocitossine (VTEC), Campilobacter, parassiti (in particolare trichine, Echinococcus, Anisakis), resistenza antimicrobica, proteine animali in mangimi, residui di pesticidi (prodotti alimentari di origine animale e alimenti con un alto contenuto di grassi, cereali e mangimi, frutta e verdura, compresi alimenti con alto contenuto di acqua e acido, e metodiche monoresiduo per tutte le matrici precedentemente indicate), diossine e PCB nei prodotti alimentari e nei mangimi.

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati per l'anno 2006 dai nuovi laboratori comunitari di riferimento designati.

Di conseguenza, il contributo finanziario della Comunità va concesso ai laboratori comunitari di riferimento designati per svolgere le funzioni e i compiti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. Detto contributo deve coprire il 100 % delle spese rimborsabili a norma del regolamento (CE) n. 156/2004.

Oltre al contributo finanziario della Comunità un ulteriore aiuto va garantito per l'organizzazione di seminari relativi agli ambiti di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento.

Il contributo finanziario per i seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento deve rispettare le regole di ammissibilità definite dal regolamento (CE) n. 156/2004 ed essere limitato a 30 partecipanti.

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune5, le misure veterinarie e fitosanitarie sono finanziate nell'ambito della sezione Garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1.

La Comunità concede un contributo finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Francia, per l’analisi e il controllo del Listeria monocytogenes.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 98000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Francia un contributo finanziario per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30000 EUR.

Art. 2

1.

La Comunità concede un contributo finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Francia, per l’analisi e il controllo degli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococccus aureus.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 66000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Francia un contributo finanziario per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30000 EUR.

Art. 3

1.

La Comunità concede un contributo finanziario all’Italia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, Italia, per l’analisi e il controllo dell’Escherichia coli, compresi gli E. Coli produttori di verocitossine (VTEC).

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 68000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede all’Italia un contributo finanziario per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30000 EUR.

Art. 4

1.

La Comunità concede un contributo finanziario alla Svezia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Svezia, per il monitoraggio del Campilobacter.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 118000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Svezia un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30000 EUR.

Art. 5

1.

La Comunità concede un contributo finanziario all’Italia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, Italia, per l’analisi e il controllo dei parassiti, (in particolare trichine, Echinococcus e Anisakis).

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 117000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede all’Italia un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30000 EUR.

Art. 6

La Comunità concede un contributo finanziario alla Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Danmarks Fødevareforskning (DFVF), Copenaghen, Danimarca, per il monitoraggio della resistenza antimicrobica.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 128000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Art. 7

La Comunità concede un contributo finanziario al Belgio per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgio, per l’analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 263000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Art. 8

1.

La Comunità concede un contributo finanziario alla Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Friburgo, Germania, per l'analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e negli alimenti con un alto contenuto di grassi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 150000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Germania un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30000 EUR.

Art. 9

1.

La Comunità concede un contributo finanziario alla Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Danmarks Fødevareforskning (DFVF), Copenaghen, Danimarca, per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei cereali e nei mangimi.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 150000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Danimarca un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30000 EUR.

Art. 10

1.

La Comunità concede un contributo finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spagna, per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nella frutta e nella verdura, compresi gli alimenti con alto contenuto di acqua e acido.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 400000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Spagna un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30000 EUR.

Art. 11

1.

La Comunità concede un contributo finanziario alla Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stoccarda, Germania, per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi secondo le metodiche monoresiduo.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 300000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Germania un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30000 EUR.