Decisione del Consiglio del 5 ottobre 2006 sull’adesione della Comunità alla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (2006/719/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo1,
La finalità della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (HCCH) è lavorare all’unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato. L’HCCH ha già adottato un numero cospicuo di convenzioni nei diversi settori del diritto internazionale privato.
Dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la Comunità è competente ad adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere, per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno. La Comunità ha esercitato questa sua competenza adottando una serie di strumenti, molti dei quali coincidono in tutto o in parte con i settori di attività dell’HCCH.
È essenziale che la Comunità acquisisca uno status conforme al suo nuovo ruolo di grande attore internazionale nel settore della cooperazione giudiziaria civile e che possa esercitare le sue competenze esterne partecipando come membro titolare ai negoziati delle convenzioni dell’HCCH nei settori di sua competenza.
Con decisione del 28 novembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare le condizioni e le modalità di adesione della Comunità all’HCCH.
Con lettera comune della Commissione e della presidenza all’HCCH, del 19 dicembre 2002, la Comunità ha presentato domanda di adesione all’HCCH, e ha chiesto l’avvio dei negoziati.
Nell’aprile 2004 una commissione speciale Affari generali e politica dell’HCCH si è unanimemente pronunciata a favore, in linea di principio, dell’adesione della Comunità all’HCCH e ha stabilito criteri e procedure sulle modalità di tale adesione.
Nel giugno 2005 la conferenza diplomatica dell’HCCH ha approvato per consenso la modifica dello statuto dell’HCCH affinché possa aderire un’organizzazione regionale di integrazione economica, quindi gli Stati membri dell’HCCH sono stati invitati a votare gli emendamenti, se possibile entro nove mesi.
Le modifiche dello statuto entreranno in vigore decorsi tre mesi da quando il segretario generale dell’HCCH avrà informato i membri che è stata raggiunta la maggioranza di due terzi necessaria per modificare lo statuto. Poco dopo l’entrata in vigore delle modifiche, una riunione straordinaria del Consiglio Affari generali e politica deciderà ufficialmente l’ammissione della Comunità alla conferenza dell’HCCH.
L’esito dei negoziati sulla revisione dello statuto dell’HCCH è soddisfacente, considerati gli interessi della Comunità.
L’articolo 2A dello statuto dell’HCCH conferisce alla Comunità il diritto di diventare membro dell’HCCH come organizzazione regionale di integrazione economica.
È opportuno che la Comunità aderisca all’HCCH.
Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione della presente decisione.
Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
DECIDE:
Art. unico
1. La Comunità aderisce alla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (HCCH) con la dichiarazione di accettazione dello statuto dell’HCCH, di cui all’allegato I, non appena quest’ultima abbia adottato la decisione ufficiale di ammettere la Comunità in qualità di membro.
2. La Comunità deposita inoltre una dichiarazione di competenza specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito competenze, figurante nell’allegato II, e una dichiarazione su certi aspetti relativi all’HCCH, figurante nell’allegato III.
3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a esperire tutte le procedure necessarie per dare effetto ai paragrafi 1 e 2.
4. Il testo dello statuto figura all’allegato IV della presente decisione.
5. Nella presente decisione per «Stato membro» si intendono gli Stati membri eccetto la Danimarca.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006. Per il Consiglio Il presidente K. Rajamäki