Decisione della Commissione del 10 ottobre 2006 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto 2005, 1o settembre 2005, 1o ottobre 2005, 1o novembre 2005, 1o dicembre 2005 e 1o gennaio 2006 alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi (2006/681/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti in forza del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/20052, in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,
In forza dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, il regolamento (CE, Euratom) n. 351/2006 del Consiglio3 fissa i coefficienti correttori applicabili, con efficacia dal 1o luglio 2005, alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio.
In conformità all’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, a decorrere dal 1o agosto 2005, 1o settembre 2005, 1o ottobre 2005, 1o novembre 2005, 1o dicembre 2005 e 1o gennaio 2006, alcuni di detti coefficienti correttori dal momento che, in base ai dati statistici di cui dispone la Commissione, la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, si è rivelata, in alcuni paesi terzi, superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,
DECIDE:
Art. unico
A decorrere dal 1o agosto 2005, 1o settembre 2005, 1o ottobre 2005, 1o novembre 2005, 1o dicembre 2005 e 1o gennaio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006. Per la Commissione Benita Ferrero-Waldner Membro della Commissione