DECISIONE 2006/729/PESC/GAI DEL CONSIGLIO del 16 ottobre 2006 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,
Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti (United States Department of Homeland Security, DHS).
Considerata la dichiarazione d'impegno resa l'11 maggio 2004 dal DHS, ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere (Bureau of Customs and Border Protection)1, si può ritenere che gli Stati Uniti assicurino un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dall'Unione europea in relazione ai voli passeggeri da o per gli Stati Uniti.
Le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono per sospendere la trasmissione di dati al DHS al fine di proteggere le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali, qualora ritengano che il trattamento dei dati PNR non sia conforme alle norme di protezione previste nella dichiarazione d'impegno resa dal DHS o quando un'autorità degli Stati Uniti competente ha accertato che il succitato DHS non rispetta tali norme, finché l'osservanza di dette norme sia assicurata.
È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
È opportuno applicare le disposizioni dell'accordo su base provvisoria in attesa della sua entrata in vigore,
DECIDE:
Art. 1
La firma dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.
Art. 3
Conformemente al punto 7 dell'accordo, le disposizioni di quest'ultimo si applicano su base provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.
Art. 4
1. Fatti salvi i poteri che consentono loro di adottare misure volte a garantire il rispetto delle disposizioni nazionali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono per sospendere la trasmissione di dati al DHS al fine di proteggere le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nei casi seguenti:
a) quando un'autorità degli Stati Uniti competente ha accertato che il DHS viola le norme in materia di protezione; o
b) quando è altamente probabile che le norme di protezione applicabili siano violate; quando vi sono motivi ragionevoli di credere che il DHS non adotta o non adotterà le misure opportune e tempestive per risolvere la questione specifica; quando il proseguimento della trasmissione di dati comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e quando le autorità competenti dello Stato membro interessato si sono ragionevolmente sforzate, in tali circostanze, di avvertire il DHS e di dargli la possibilità di rispondere.
2. La sospensione della trasmissione cessa dal momento in cui è garantita l'applicazione delle norme di protezione e le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono avvertite.
Art. 5
1. Gli Stati membri informano immediatamente il Consiglio e la Commissione in merito alle misure adottate a norma dell'articolo 4.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi modifica delle norme di protezione e ai casi nei quali le misure adottate dalle autorità incaricate di assicurare il rispetto da parte del DHS delle norme di protezione applicabili non siano sufficienti a garantire tale rispetto.
3. Se il Consiglio ritiene che le informazioni raccolte a norma dell'articolo 4 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo dimostrino che i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche non sono più rispettati, o che un qualunque organismo incaricato di assicurare il rispetto da parte del DHS delle norme di protezione applicabili non svolga efficacemente la sua missione, il DHS ne è informato e il Consiglio adotterà le misure necessarie al fine di revocare o sospendere l'accordo.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 2006. Per il Consiglio Il presidente E. TUOMIOJA