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Decisione del Consiglio del 7 novembre 2006 recante modifica della decisione 2003/583/CE relativa all’assegnazione dei fondi ricevuti dalla Banca europea per gli investimenti sulle operazioni effettuate nella Repubblica democratica del Congo a titolo del 2o, 3o, 4o, 5o e 6o FES (2006/768/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE2, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo interno,

vista la proposta della Commissione elaborata di concerto con la Banca europea per gli investimenti (BEI),

A norma della decisione 2003/583/CE del Consiglio3, l’importo globale della dotazione supplementare è messo a disposizione per un periodo di 4 anni dalla data di apertura del conto.

La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio4 fissa il termine ultimo per l’impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) al 31 dicembre 2007.

La proroga della fine del periodo di transizione nella Repubblica democratica del Congo (RDC) a causa del ritardo accumulato nella preparazione del processo elettorale impone di prorogare il termine ultimo per l’impegno della dotazione supplementare di cui alla decisione 2003/583/CE.

Occorre pertanto allineare il termine per l’impegno dei fondi supplementari di cui alla decisione 2003/583/CE con quello fissato dalla decisione 2005/446/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All’articolo 4 della decisione 2003/583/CE, la terza frase è sostituita dal testo seguente: «Il termine ultimo per l’impegno dei fondi depositati su tale conto è fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi della decisione 2005/446/CE. Una volta completate tutte le operazioni finanziate con la dotazione, il conto bancario sarà chiuso e le eventuali rimanenze saranno riversate agli Stati membri. Il conto verrà chiuso entro il 31 dicembre 2011.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006. Per il Consiglio Il presidente E. Heinäluoma