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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2006 relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero e alcuni prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia o della Comunità (2006/882/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 28 febbraio 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Croazia al fine di modificare, con riguardo all’importazione nella Comunità di zucchero originario della Croazia, il regime preferenziale previsto dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra1, approvato con la decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione2.

La Commissione ha concluso i negoziati relativi ad un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione. Il suddetto protocollo dovrebbe pertanto essere approvato.

La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per l’applicazione del protocollo secondo la stessa procedura prevista per l’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero3,

DECIDE:

Art. 1

Il protocollo recante modifica dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero e alcuni prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia o della Comunità (in seguito denominato «il protocollo»), è approvato a nome della Comunità. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006. Per il Consiglio Il presidente E. TUOMIOJA