DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2006 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (2006/914/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze2, l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio.
L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze3 è stato firmato il 19 ottobre 2000 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2001. L’articolo 5 di detto accordo fissa il contributo finanziario della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).
La Norvegia ha chiesto la revisione del proprio contributo finanziario all’attività dell’OEDT in seguito all’allargamento dell’Unione europea.
La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo con la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.
È opportuno approvare l’accordo siglato l’11 novembre 2005,
DECIDE:
Art. 1
L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a trasmettere la nota diplomatica di cui all’articolo 3 dell’accordo.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006. Per il Consiglio Il presidente E. TUOMIOJA