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Decisione del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) (2006/873/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra1.

L'articolo 75 dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito delle procedure di cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cerca di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

L'articolo 110 dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al comitato di associazione i suoi poteri.

L'articolo 2 della decisione 94/907/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro2, prevede le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione e del comitato di associazione.

Il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) è stato firmato a Bucarest il 27 ottobre 2006 a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.

Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.

Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

Art. 1

Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) (di seguito «il protocollo») nonché la dichiarazione allegata al suo atto finale.

Il testo del protocollo e della relativa dichiarazione allegata al suo atto finale è accluso alla presente decisione3.

Art. 2

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo4 relativa all'entrata in vigore del protocollo.

Art. 3

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio:

  1. a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, a norma degli articoli 10, 11 e dell’articolo 14, lettera c), del protocollo;

  2. b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 11, 12, all’articolo 14, lettere d) e e), e alle sezioni III e IV degli allegati del protocollo;

  3. c) se necessario, risponde alle domande a norma dell’articolo 11, sezioni III e IV, degli allegati del protocollo.

2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, la posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di comitato di associazione per quanto riguarda:

  1. a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del protocollo;

  2. b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b), del protocollo;

  3. c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, secondo e terzo comma, del protocollo;

  4. d) tutti i provvedimenti adottati in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati del protocollo;

  5. e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della reciproca accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

3. In tutti gli altri casi, la posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. Korkeaoja