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Decisione della Commissione del 30 novembre 2006 che abroga la decisione 2005/613/CE della Commissione che accetta un impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping riguardante le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, fra l'altro, dell'Arabia Saudita [notificata con il numero C(2006) 5776] (2006/864/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare gli articoli 8 e 9,

dopo aver sentito il Comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

Con il regolamento (CE) n. 428/20052, del 10 marzo 2005, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, ha modificato i dazi antidumping definitivi in vigore su tali importazioni originarie della Corea del sud e ha chiuso il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie di Taiwan.

Con decisione 2005/613/CE3, la Commissione ha accettato un'offerta di impegno sui prezzi della società saudita Saudi Arabian company Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) (la «società») e di tutte le sue società collegate, compreso il fabbricante del prodotto in questione Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd).

B. REVOCA VOLONTARIA DI UN IMPEGNO

Nell'agosto 2006 la società ha manifestato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

C. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2005/613/CE

In considerazione di quanto sopra, occorre revocare l'accettazione dell'impegno ed abrogare la decisione 2005/613/CE della Commissione,

DECIDE:

Art. 2

La presente decisione si applica a decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2006. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione