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Decisione della Commissione del 6 dicembre 2006 che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (2006/886/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»)1, in particolare gli articoli 9 e 12,

sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO

1. Misure iniziali

Nel luglio 2005, con regolamento (CE) n. 1174/20052, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo («le misure iniziali») sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (RPC). I singoli dazi antidumping vanno dal 7,6 % al 39,9 % e sono stati imposti ai produttori esportatori che hanno cooperato nella RPC. L’aliquota applicabile a tutte le altre società è del 46,7 %.

2. Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

Il 15 febbraio 2006 è stata presentata, a norma dell’articolo 12 del regolamento di base, una richiesta per una nuova indagine sulle misure iniziali. La richiesta è stata presentata dai quattro principali produttori comunitari di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali (BT Products AB, Franz Kahl GmbH, Bolzoni Auramo SpA e Pramac Lifter SpA), che rappresentano la quota principale, per la precisione superiore al 70 %, dell’intera produzione comunitaria («i richiedenti»).

I richiedenti hanno presentato informazioni a prima vista sufficienti a dimostrare che il dazio antidumping imposto sui transpallet manuali e sulle relative componenti essenziali originari della RPC non ha portato a una variazione, o ha portato a una variazione insufficiente, dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità, il che suggerisce un aumento del dumping che ha impedito il previsto effetto riparatore delle misure antidumping in vigore.

3. La nuova inchiesta antiassorbimento

Il 31 marzo 2006, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea3, la Commissione ha annunciato l’avvio di una nuova inchiesta sulle misure iniziali a norma dell’articolo 12 del regolamento di base.

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura della nuova inchiesta gli esportatori/produttori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori e gli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate.

Si sono ricevuti due questionari compilati in modo abbastanza completo dai produttori esportatori cinesi, cioè da Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd. e da Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd.; entrambi hanno anche cooperato all’inchiesta iniziale. Un altro produttore esportatore, la Yale Industrial Products Co. Ltd., ha fornito solo informazioni sostanzialmente incomplete e pertanto, dopo essere stata debitamente informata, è stata ritenuta non cooperante ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Altri due produttori esportatori che hanno cooperato all’inchiesta iniziale, cioè la Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory e la Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd., non hanno fornito informazioni nel corso della nuova inchiesta antiassorbimento attuale.

Inoltre, si sono manifestati nove esportatori di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali; di questi, cinque hanno cooperato in modo sufficiente nel corso della nuova inchiesta attuale.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni che essa ha ritenuto necessarie ai fini della nuova inchiesta. Visite di verifica sono state realizzate nelle sedi dei seguenti produttori esportatori nella RPC:

Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Hangzhou e Ninghai, RPC;

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., Changxing, RPC.

Il periodo di questa nuova inchiesta («nuovo PI») è andato dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006. Il nuovo PI è stato utilizzato per stabilire l’attuale livello dei prezzi all’esportazione e il livello dei prezzi di vendita ai clienti finali nella Comunità. Nel determinare se i prezzi all’esportazione e i prezzi di rivendita o i successivi prezzi di vendita nella Comunità avessero registrato una variazione sufficiente, i prezzi applicati durante il nuovo PI sono stati raffrontati con quelli applicati durante il periodo dell’inchiesta iniziale («PI iniziale»), che aveva coperto il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004.

B. PRODOTTO IN ESAME

Il prodotto messo sotto esame dalla nuova inchiesta attuale è lo stesso dell’inchiesta iniziale, vale a dire transpallet manuali, non semoventi, utilizzati per la movimentazione di materiale solitamente posto su pallet, e dalle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC (“prodotto in esame”), classificati di norma ai codici NC ex84279000 ed ex84312000.

C. RISULTATI

Obiettivo della nuova inchiesta era stabilire se, dall’imposizione delle misure iniziali, i) i prezzi all’esportazione fossero diminuiti o meno, ovvero se ii) non si fosse registrata una variazione oppure si fosse registrata una variazione insufficiente nei prezzi di rivendita o nei successivi prezzi di vendita nella Comunità per il prodotto in esame.

Conformemente all’articolo 12 del regolamento di base, gli importatori/utilizzatori e gli esportatori/produttori hanno avuto la possibilità di sottoporre elementi di prova a giustificazione del calo dei prezzi all’esportazione e/o dell’assenza di variazioni nei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita nella Comunità in seguito all’istituzione delle misure iniziali per motivi diversi dall’assorbimento del dazio antidumping.

1. Calo dei prezzi all’esportazione

Nel corso del nuovo PI le vendite del prodotto in esame sono avvenute tramite le parti collegate della Comunità e della RPC oppure direttamente a importatori e/o distributori indipendenti nella Comunità. Le variazioni dei prezzi all’esportazione sono state calcolate raffrontando, per tipo di prodotto e alle stesse condizioni di consegna, il prezzo medio ponderato osservato nel nuovo PI con quello stabilito durante il PI iniziale.

Il raffronto dei prezzi dei due produttori esportatori che hanno cooperato durante il nuovo PI con quelli del PI iniziale non ha mostrato alcun calo del prezzo medio d’esportazione per il prodotto in esame.

2. Variazione dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità

La variazione dei prezzi di rivendita nella Comunità a livello degli importatori e/o distributori è stata valutata raffrontando, per tipi di prodotti analoghi, i prezzi medi di rivendita alle stesse condizioni di consegna, compreso il dazio convenzionale maggiorato del dazio antidumping, del PI iniziale con quelli stabiliti durante il nuovo PI. Al riguardo, cinque esportatori, vale a dire una quota significativa delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il nuovo PI, hanno cooperato e fornito dati.

Il raffronto tra i loro prezzi di rivendita per i suddetti tipi di prodotti ha mostrato che i prezzi sono aumentati in una misura che supera il dazio antidumping. In questo contesto si nota inoltre che per questo motivo non è stato necessario investigare più dettagliatamente l’eventuale calo dei margini di profitto degli importatori che hanno cooperato durante il nuovo PI rispetto al PI iniziale, che comunque è rimasto considerevole durante il nuovo PI.

Non sono disponibili dati rappresentativi relativamente ai successivi prezzi di vendita, ma visto che i prezzi di rivendita degli importatori ai clienti non collegati non hanno registrato una variazione sufficiente dopo l’imposizione delle misure antidumping, è ragionevole concludere che anche i successivi prezzi di vendita di tali clienti abbiano registrato una variazione sufficiente.

3. Società che non hanno cooperato

Poiché i due produttori esportatori che hanno cooperato alla nuova inchiesta attuale hanno esportato in volume oltre l’85 % del prodotto in esame nella Comunità durante il nuovo PI, il che rappresenta un elevato grado di cooperazione, i risultati ottenuti sono stati ritenuti rappresentativi per l’intero paese esportatore. Non è stato pertanto fatto ricorso ai fatti disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base nei confronti dei produttori esportatori che non hanno cooperato.

4. Conclusioni

In seguito alla nuova inchiesta attuale si è concluso che l’assorbimento, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di base, delle misure in vigore non può essere stabilito per i produttori esportatori che hanno cooperato, dal momento che non si è registrato un calo dei prezzi di esportazione, né si è riscontrata una variazione insufficiente dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita per il prodotto in esame.

Anche il dazio per i produttori esportatori che non hanno cooperato dovrebbe essere lasciato immutato, per i motivi di cui al precedente considerando 18.

Per questi motivi, la nuova inchiesta antiassorbimento attuale dovrebbe essere chiusa.

Le parti interessate sono state informate dei fatti fondamentali e delle considerazioni in base alle quali si è pensato di chiudere la nuova inchiesta attuale, e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Non è però pervenuta alcuna osservazione sostanziale,

DECIDE:

Art. unico

La nuova inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione