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Decisione 2006/1000/PESC del Consiglio dell'11 dicembre 2006 concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2002/589/PESC1, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere, in particolare gli articoli 6 e 7, in combinato disposto con l'articolo 23, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

Le decisioni del Consiglio 2001/200/PESC2 e 2003/543/PESC3 hanno contribuito alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione incontrollate di armi portatili e di armi leggere, che costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile, tra l'altro nell'America latina e nei Caraibi attraverso il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi con sede a Lima, che agisce a nome del Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo.

Dal 2001 il contributo finanziario dell'Unione europea si è rivelato efficace per assicurare corsi di formazione destinati alle autorità incaricate dell'applicazione della legge nonché ai membri del Parlamento della regione e ai loro consulenti in materia di normativa connessa alle armi da fuoco, lo sviluppo di basi di dati e attività connesse alla distruzione delle armi e alla gestione delle scorte. Per completare tali attività il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi e il Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo hanno chiesto un'ulteriore, e finale, assistenza dell'Unione europea.

L'Unione europea intende pertanto completare la sua assistenza finanziaria alle attività del Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi. Questo dovrebbe essere l'ultimo contributo dell'UE a tali attività,

DECIDE:

Art. 1

1. L'Unione europea completa il suo contributo al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi nella lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi.

2.

Ai fini del paragrafo 1, l'Unione europea fornisce assistenza al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi:

  1. a) sostenendo la titolarità nazionale riguardo alle attività connesse al programma di azione del 2001 delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi portatili e di armi leggere in tutti i suoi aspetti;

  2. b) collegando tali attività ad iniziative analoghe intraprese dagli Stati membri;

  3. c) sviluppando kit di formazione alle migliori prassi destinati ad altre regioni del mondo, quali l'Africa e l'Europa sudorientale.

L'allegato riporta una descrizione dettagliata delle attività.

3. L'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea alle attività citate nell'allegato è assicurata anche attraverso opportune misure prese dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, secondo le modalità previste dalla presente decisione.

Art. 2

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è pari a 700000 EUR.

2. Ai fini della presente decisione, la Commissione stipula con il Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, a nome del quale agisce il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, un accordo di finanziamento sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di sovvenzione. L'accordo di finanziamento prevede che il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi/Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo riferisca opportunamente e assicuri una visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto, proporzionale alla sua entità.

3. La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell'Unione europea. A tal fine la Commissione è incaricata di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell'attuazione della presente decisione.

4. La gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea di cui al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie che si applicano alle questioni di bilancio, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. Tale gestione è svolta conformemente alle disposizioni dell'accordo quadro finanziario e amministrativo concluso tra la Comunità europea e le Nazioni Unite il 29 aprile 2003.

Art. 3

1. La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente decisione e ne riferisce al Consiglio. La Commissione è pienamente associata a tali compiti e in particolare fornisce informazioni sull'attuazione degli aspetti finanziari.

2. La Commissione presenta relazioni periodiche ai competenti organi del Consiglio, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2. Dette informazioni si baseranno in particolare su relazioni periodiche che il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi/Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo deve presentare nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2.

Art. 4

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. Essa prende fine 12 mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006. Per il Consiglio Il presidente E. Tuomioja