DECISIONE DEL CONSIGLIO del 2006. december 18. sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (2006/1005/EC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
La decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea concernente il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio è stata adottata il 5 maggio 2006.
I negoziati si sono conclusi e l'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (in seguito denominato «accordo») è stato siglato da entrambe le parti il 7 giugno 2006.
Dovrebbero essere stabilite le adeguate procedure comunitarie interne per assicurare il corretto funzionamento dell'accordo.
Il mercato delle apparecchiature per ufficio è in rapida evoluzione. È particolarmente importante valutare a scadenze regolari la possibilità di massimizzare il risparmio di energia e i vantaggi per l'ambiente promuovendo l’offerta e la domanda di prodotti caratterizzati da un uso efficiente dell'energia. È pertanto necessario abilitare la Commissione, assistita da un comitato consultivo comunitario composto da rappresentanti nazionali e dai rappresentanti di tutte le parti interessate, a riesaminare e aggiornare periodicamente le specifiche comuni di cui all’allegato C dell'accordo e ad adottare determinate decisioni per l'attuazione dell'accordo, quale quella relativa allo schema del logo Energy Star e le istruzioni per l'uso del logo contenute, rispettivamente, negli allegati A e B.
È opportuno che l'attuazione dell'accordo sia riesaminata dalla commissione tecnica istituita dall'accordo.
È opportuno che ogni parte dell'accordo designi un ente di gestione ed è necessario definire la procedura per la modifica dell'accordo.
È opportuno approvare detto accordo,
DECIDE:
Art. 1
L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, con i suoi allegati, è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo e dei relativi allegati è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità per vincolare.
Art. 3
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la notifica scritta di cui all'articolo XIV, paragrafo 1, dell'accordo.
Art. 4
1. Dopo aver ascoltato il parere del comitato della Comunità europea per il programma Energy Star (in seguito denominato «ECESB») istituito dal regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio1, la Commissione rappresenta la Comunità in seno alla commissione tecnica di cui all'articolo VII dell'accordo. Previa consultazione dell'ECESB, la Commissione svolge i compiti di cui agli articoli VI, paragrafo 5, VII, paragrafi 1 e 2, e IX, paragrafo 4, dell'accordo.
2. In vista della preparazione della posizione della Comunità in merito alle modifiche da apportare all'elenco di apparecchiature per ufficio contenuto nell'allegato C dell'accordo, la Commissione tiene conto di ogni eventuale parere espresso dall'ECESB.
3. La posizione della Comunità in merito alle decisioni che gli enti di gestione devono adottare è determinata, per quanto riguarda le modifiche all'allegato A (Denominazione e Logo comune «Energy Star»), all'allegato B (Linee guida per un congruo uso della denominazione e del Logo comune) e all'allegato C (Specifiche comuni) dell'accordo, dalla Commissione, previa consultazione dell'ECESB.
4. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità relativa alle decisioni delle parti che aderiscono all'accordo è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione secondo l'articolo 300 del trattato.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,2006. december 18. Per il Consiglio Il presidente J.-E. ENESTAM