Decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006 che approva l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (2006/954/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Parlamento europeo,
Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari1, basato sull'articolo 308 del trattato, è diretto a creare un mercato che funzioni correttamente ed offra condizioni simili a quelle esistenti in un mercato nazionale. Per creare un mercato di questo tipo e renderlo sempre più un mercato unico, tale regolamento ha istituito il sistema comunitario dei disegni e modelli mediante il quale le imprese possono ottenere, attraverso un'unica procedura, disegni e modelli comunitari cui viene garantita una protezione uniforme e che producono i loro effetti in tutto il territorio della Comunità.
A seguito dei preparativi avviati e condotti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) con la partecipazione degli Stati membri che sono membri dell'Unione dell'Aia, degli Stati membri che non sono membri di tale Unione e della Comunità europea, il 2 luglio 1999 la conferenza diplomatica, convocata a tal fine a Ginevra, ha adottato l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (in seguito denominato l«atto di Ginevra»).
L'atto di Ginevra è stato adottato al fine di introdurre alcune innovazioni nel sistema di deposito internazionale dei disegni e modelli industriali previsto dall'atto di Londra, adottato il 2 giugno 1934, e dall'atto dell'Aia, adottato il 28 novembre 1960.
Gli obiettivi dell'atto di Ginevra sono quelli di estendere il sistema dell'Aia di registrazione internazionale a nuovi membri e renderlo più allettante per i richiedenti. Rispetto all'atto di Londra e all'atto dell'Aia, una delle innovazioni principali è che possono divenire parti dell'atto di Ginevra le organizzazioni intergovernative che gestiscono un ufficio autorizzato ad accordare protezione a disegni e modelli con effetto sul territorio dell'organizzazione interessata.
La possibilità per un'organizzazione intergovernativa che ha un ufficio regionale per la registrazione dei disegni e modelli di diventare parte contraente dell'atto di Ginevra è stata introdotta per consentire, in particolare, alla Comunità di aderire a tale atto e, conseguentemente, all'Unione dell'Aia.
L'atto di Ginevra è entrato in vigore il 23 dicembre 2003 ed è diventato operativo il 1o aprile 2004. A decorrere dal 1o gennaio 2003 l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ha avviato l'ammissione delle domande di registrazione di disegni e modelli comunitari, essendo la prima data di deposito assegnata il 1o aprile 2003.
Il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione istituito dall'atto di Ginevra sono complementari. Quello comunitario è un sistema regionale completo ed unificato di registrazione dei disegni e modelli che riguarda l'intero territorio della Comunità. L'accordo dell'Aia costituisce un trattato che centralizza le procedure per ottenere la protezione dei disegni e modelli sul territorio delle parti contraenti designate.
La creazione di un collegamento tra il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione a norma dell'atto di Ginevra consentirebbe ai disegnatori di ottenere, attraverso un'unica domanda internazionale, la protezione dei loro disegni e modelli tanto nella Comunità, secondo il sistema comunitario, quanto nei territori, dentro e fuori della Comunità, nei quali si applica l'atto di Ginevra.
Inoltre, l'istituzione di un collegamento tra il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione a norma dell'atto di Ginevra promoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà distorsioni della concorrenza, sarà efficiente in termini di costi e migliorerà l'integrazione ed il funzionamento del mercato interno. Pertanto, la Comunità deve aderire all'atto di Ginevra per rendere il sistema comunitario dei disegni e modelli più allettante.
In seguito all'adesione della Comunità all'atto di Ginevra, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare la Comunità nell'assemblea dell'Unione dell'Aia.
La presente decisione non lede il diritto degli Stati membri di partecipare all'assemblea dell'Unione dell'Aia per quanto riguarda i loro disegni e modelli nazionali,
DECIDE:
Art. 1
L'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (in seguito denominato «l'atto di Ginevra»), è approvato a nome della Comunità per quanto riguarda le materie di sua competenza. Il testo dell'atto di Ginevra è accluso alla presente decisione.
Art. 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare lo strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a decorrere dalla data in cui il Consiglio e la Commissione hanno adottato i provvedimenti necessari per collegare con l'atto di Ginevra il diritto comunitario in materia di disegni e modelli.
2. Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono fatte nello strumento d'adesione.
Art. 3
1. La Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità europea alle riunioni dell'assemblea dell'Unione dell'Aia sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
2. La Commissione negozia, a nome della Comunità, nell'assemblea dell'Unione dell'Aia su tutte le materie rientranti nella competenza della Comunità per quanto riguarda i disegni e modelli comunitari conformandosi alle seguenti disposizioni:
a) la posizione che la Comunità può adottare nell'assemblea è preparata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio o, se ciò non è possibile, in riunioni convocate sul posto durante i lavori nel quadro dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
b) per quanto riguarda le decisioni che comportano modifiche del regolamento (CE) n. 6/2002 o di qualsiasi altro atto del Consiglio che richieda l'unanimità, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio all'unanimità su proposta della Commissione;
c) per quanto riguarda le altre decisioni che incidono sul diritto comunitario dei disegni e modelli, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006 Per il Consiglio Il presidente J.-E. Enestam