DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea (2006/963/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'OMC a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e in conformità alle direttive di negoziazione adottate dal Consiglio.
La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile.
È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Art. 1 bis
La Commissione adotta le modalità di applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere secondo la procedura di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 2, della presente decisione.
Art. 1 ter
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio2.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J.-E. ENESTAM