Decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (2006/969/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
Per promuovere e garantire la crescita economica in Europa e il benessere dei suoi cittadini, è fondamentale che le attività nel settore della ricerca e della formazione siano svolte congiuntamente dagli Stati membri e dall'Unione europea.
Il settimo programma quadro dovrebbe integrare nella politica di ricerca altre azioni dell'Unione che sono necessarie ai fini dell'attuazione della strategia di Lisbona, in particolare le attività in materia di istruzione, formazione, competitività e innovazione, industria, occupazione e ambiente.
Il settimo programma quadro si basa sulle realizzazioni dei programmi quadro precedenti in vista della creazione dello Spazio europeo della ricerca e le approfondisce in vista dello sviluppo di un'economia e una società della conoscenza in Europa.
Il Libro verde della Commissione intitolato «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» sottolinea il contributo che l'energia nucleare può apportare ai fini della riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra e di una minor dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia.
In data 24 agosto 2005 la Commissione ha presentato le conclusioni della valutazione esterna dell'attuazione e dei risultati delle attività comunitarie svolte nel quinquennio precedente, corredate delle sue osservazioni in merito.
Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 novembre 2004 che modifica le direttive di negoziato sul reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER), la realizzazione dell'ITER in Europa dovrebbe costituire, in un'ottica più ampia dell'energia da fusione, l'elemento centrale delle attività di ricerca sulla fusione intraprese nell'ambito del settimo programma quadro.
L'attuazione del settimo programma quadro può implicare la costituzione di imprese comuni ai sensi degli articoli da 45 a 51 del trattato.
Le attività di ricerca finanziate nell'ambito del settimo programma quadro dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie sono stati presi in considerazione e continueranno ad esserlo in futuro.
La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo istituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria3.
È importante garantire la sana gestione finanziaria del settimo programma quadro, la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile e un agevole accesso per tutti i partecipanti.
Nell'ambito del settimo programma quadro si dovrebbe prestare la debita attenzione al ruolo svolto dalle donne nella scienza e nella ricerca nell'intento di rafforzare ulteriormente il loro ruolo attivo nelle attività di ricerca.
Il Centro comune di ricerca (CCR) dovrebbe contribuire a fornire sostegno scientifico e tecnologico orientato alla clientela per la progettazione, lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche comunitarie. A questo proposito è utile che il CCR continui a fungere da centro di riferimento indipendente per la scienza e la tecnologia nell'UE nei settori di sua competenza specifica.
La dimensione internazionale e globale delle attività di ricerca europee è importante ai fini di ottenere reciproci benefici. Il settimo programma quadro dovrebbe essere aperto alla partecipazione di paesi che hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, ed essere altresì aperto, a livello di progetti e sulla base del vantaggio reciproco, alla partecipazione di soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica.
Il settimo programma quadro dovrebbe contribuire all'allargamento dell'Unione europea offrendo sostegno scientifico e tecnologico ai paesi candidati ai fini dell'attuazione dell'acquis comunitario e della loro integrazione nello Spazio europeo della ricerca.
Si dovrebbero inoltre adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati scorrettamente ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità4, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità5 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)6.
Il Comitato scientifico e tecnico è stato consultato dalla Commissione e ha espresso il suo parere,
DECIDE:
Art. 1 Adozione del settimo programma quadro
Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2011 è adottato un programma quadro pluriennale per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, di seguito denominato «settimo programma quadro».
Art. 2 Obiettivi
1. Il settimo programma quadro persegue gli obiettivi di carattere generale stabiliti all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera a), del trattato e contribuisce alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca.
2.
Il settimo programma quadro comprende attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico, cooperazione internazionale, diffusione delle informazioni tecniche e valorizzazione, nonché di formazione, e si articola attorno a due programmi specifici:
Il primo programma specifico verte sui seguenti settori:
a) ricerca sull'energia da fusione, con l'obiettivo di sviluppare la tecnologia che consenta di ottenere una sorgente di energia sicura, sostenibile, rispettosa dell'ambiente e efficiente sotto il profilo economico;
b) fissione nucleare e radioprotezione, con l'obiettivo di potenziare in particolare i risultati riguardanti la sicurezza, l'efficacia e il rapporto costi/benefici in termini di risorse della fissione nucleare e delle altre applicazioni delle radiazioni nell'industria e in medicina.
Il secondo programma specifico verte sulle attività del Centro comune di ricerca (CCR) nel settore dell'energia nucleare.
3. L'allegato I descrive le grandi linee dei suddetti programmi specifici.
Art. 3 Importo globale massimo e quote assegnate a ciascun programma
1. L'importo globale massimo per l'esecuzione del settimo programma quadro per il periodo 2007-2011 è pari a 2751 milioni di EUR. Tale importo è ripartito come segue (in milioni di EUR)
| Ricerca sull'energia da fusione | 1947 |
| Fissione nucleare e radioprotezione | 287 |
| Attività nucleari del CCR | 517 |
2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al settimo programma quadro figurano nell'allegato II.
Art. 4 Tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Per le azioni comunitarie finanziate in base alla presente decisione, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una delle disposizioni del diritto comunitario, compreso l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale assunta in base al settimo programma quadro e risultante da un atto o da un'omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di pregiudicare il bilancio generale dell'Unione europea o un bilancio gestito dalla stessa, con una voce di spesa ingiustificata.
Art. 5 Principi etici fondamentali
Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del settimo programma quadro sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.
Art. 6 Monitoraggio, valutazione e revisione
1. La Commissione controlla costantemente e sistematicamente l'attuazione del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e riferisce e divulga periodicamente i risultati di tale controllo.
2. Entro il 2010 la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede ad una valutazione intermedia fondata su prove del settimo programma quadro e dei relativi programmi specifici sulla base della valutazione ex-post del Sesto programma quadro. Detta valutazione riguarda la qualità delle attività di ricerca in corso di attuazione, oltre che la qualità dell'attuazione e della gestione e lo stato di avanzamento rispetto al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
3.
Non appena completata l'attuazione del settimo programma quadro, la Commissione affida ad esperti indipendenti una valutazione esterna delle motivazioni, dell'attuazione e dei risultati del programma.
La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Art. 7 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006 Per il Consiglio Il presidente J.-E. Enestam