Decisione del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia (2006/1012/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo bilaterale che proroga di un anno l'accordo bilaterale esistente ed i protocolli sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.
È opportuno applicare provvisoriamente detto accordo bilaterale a partire dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano completate le procedure necessarie per la sua conclusione e fatta salva l'applicazione provvisioria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.
L'accordo proposto dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,
DECIDE:
Art. 1
Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili.
Art. 2
Fatta salva la reciprocità, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, in attesa della sua conclusione formale.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Art. 3
1. Nel caso in cui la Repubblica di Bielorussia non adempia agli obblighi di cui al punto 4 del paragrafo 2 dell'accordo, i contingenti per il 2007 sono ridotti ai livelli applicabili per il 2006.
2. La decisione di attuare il paragrafo 1 è adottata secondo le procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi1.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006. per il Consiglio Il presidente J. Korkeaoja