Decisione del Consiglio del 1o gennaio 2007 recante modifica del suo regolamento interno (2007/4/CE, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 121, paragrafo 3,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,
visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio1,
L’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno del Consiglio (di seguito «regolamento interno») prevede che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’allegato III, articolo 1, del regolamento interno.
L’allegato III, articolo 2, paragrafo 2, del regolamento interno, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l’ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato.
È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno,
DECIDE:
Art. 1
L’allegato III, articolo 1, del regolamento interno del Consiglio è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Per l’applicazione dell’articolo 205, paragrafo 4, del trattato CE e dell’articolo 118, paragrafo 4, del trattato Euratom, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 34, paragrafo 3, del trattato UE, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, è la seguente: Stato membro Popolazione (× 1000) Germania 82438,0 Francia 62886,2 Regno Unito 60421,9 Italia 58751,7 Spagna 43758,3 Polonia 38157,1 Romania 21610,2 Paesi Bassi 16334,2 Grecia 11125,2 Portogallo 10569,6 Belgio 10511,4 Repubblica ceca 10251,1 Ungheria 10076,6 Svezia 9047,8 Austria 8265,9 Bulgaria 7718,8 Danimarca 5427,5 Slovacchia 5389,2 Finlandia 5255,6 Irlanda 4209,0 Lituania 3403,3 Lettonia 2294,6 Slovenia 2003,4 Estonia 1344,7 Cipro 766,4 Lussemburgo 459,5 Malta 404,3 Totale 492881,2 soglia (62 %) 305586,3»
Art. 2
La presente decisione ha effetto il 1o gennaio 2007.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 1o gennaio 2007. Per il Consiglio Il presidente F.-W. Steinmeier