DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2007 sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (2007/36/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Il 13 marzo 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kazakistan per modificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (di seguito «APC»), onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo.
È opportuno che la Comunità concluda il protocollo recante modifica dell’APC,
DECIDE:
Art. 1
Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei prodotti tessili tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui prodotti tessili è approvato a nome della Comunità. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007. Per il Consiglio Il presidente F.-W. STEINMEIER