DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2007 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili (2007/37/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili con l'Ucraina.
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a partire dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.
L'accordo proposto dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,
DECIDE:
Art. 1
Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili.
Art. 2
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione. L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere del 1o gennaio 2007 in attesa che siano espletate le procedure per la sua convenzione e fatta salva la necessaria reciprocità di applicazione provvisoria da parte ucraina.
Art. 3
La Commissione può, secondo le procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari da paesi terzi1 , adottare le misure previste al punto 6 dello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 20002 e che consistono nel ripristinare il regime contingentale vigente nel 2000 qualora l'Ucraina non applichi le aliquote tariffarie di cui al paragrafo 2.2 dell'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 della presente decisione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007. Per il Consiglio Il presidente F.-W. STEINMEIER