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Decisione del Consiglio del 22 gennaio 2007 relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio internazionale del caffè sulla proroga dell’accordo internazionale sul caffè del 2001 (2007/95/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

L’accordo internazionale sul caffè del 2001 è stato firmato e concluso in nome della Comunità europea il 24 settembre 2001 con la decisione 2001/877/CE del Consiglio1.

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafi 1 e 2, l’accordo internazionale sul caffè del 2001 scade il 30 settembre 2007, salvo proroga oltre detto termine, su decisione del Consiglio internazionale del caffè, di uno o più periodi, per un totale massimo di sei anni.

La proroga di detto accordo è nell’interesse della Comunità europea.

Occorre definire la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio internazionale del caffè,

DECIDE:

Art. unico

La posizione della Comunità europea in seno al Consiglio internazionale del caffè consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sul caffè del 2001, per uno o più periodi, per un totale massimo di sei anni.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007. Per il Consiglio Il presidente F.-W. Steinmeier