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Decisione del Consiglio del 15 febbraio 2007 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2007/376/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 181, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l’atto di adesione del 20051, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con il Messico un secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall’altra2, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Tali negoziati si sono conclusi in modo soddisfacente.

Il testo del secondo protocollo aggiuntivo prevede la sua applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore.

Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare, a nome della Comunità e degli Stati membri, il secondo protocollo aggiuntivo,

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Il testo del secondo protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La Comunità europea ed i suoi Stati membri applicano a titolo provvisorio le disposizioni del secondo protocollo aggiuntivo a decorrere dalla data della sua firma, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007. Per il Consiglio Il presidente W. Schäuble