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Decisione del Consiglio del 22 febbraio 2007 sulla posizione della Comunità riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente l’omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/160/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

Il progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (di seguito «progetto di regolamento UN/ECE») concernente l’omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli2, prevede la rimozione degli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti relativi a tali componenti, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente.

È opportuno definire la posizione della Comunità riguardo al progetto di regolamento UN/ECE e quindi far sì che la Comunità, rappresentata dalla Commissione, voti a favore di tale progetto.

Dal momento che il progetto di regolamento UN/ECE riguarda la fornitura di accessori al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli, non dovrebbe divenire parte integrante del sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore,

DECIDE:

Art. 1

Il progetto di regolamento UN/ECE sui dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli è approvato.

Art. 2

La Comunità, rappresentata dalla Commissione, vota a favore del progetto di regolamento UN/ECE di cui all’articolo 1 in occasione di una delle prossime riunioni del comitato amministrativo del Forum mondiale per l’armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli dell’UN/ECE.

Art. 3

Il regolamento UN/ECE sui dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli, non diviene parte integrante del sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2007. Per il Consiglio Il presidente F. Müntefering