ALLEGATO
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica1 (di seguito «l’accordo»), che ha preso effetto il 1o dicembre 1992, in particolare l’articolo 18,
visto l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra2 (di seguito «l’accordo interinale»), che è stato firmato il 12 giugno 2006, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione,
L’accordo interinale è entrato in vigore il 1o dicembre 2006.
L’articolo 42 dell’accordo interinale sancisce che la commissione mista istituita dall’accordo sorveglia l’applicazione e l’attuazione dell’accordo interinale.
L’articolo 43, terzo comma, dell’accordo interinale sancisce che la commissione mista adotta il proprio regolamento interno.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera e), dell’accordo sancisce che la commissione mista può creare gruppi di lavoro.
La denominazione, la composizione, il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro dovrebbero essere fissati nel regolamento interno della commissione mista.
La Comunità dovrebbe stabilire la posizione da assumere nella commissione mista in merito all’adozione del regolamento interno,
DECIDE:
Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2007. Per il Consiglio Il presidente F.-W. STEINMEIER