Decisione della Commissione del 16 marzo 2007 che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (terzo pilastro) (2007/171/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato sull’Unione europea,
vista la decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)1, in particolare l’articolo 4, lettera a),
Per sviluppare il SIS II è necessario stabilire specifiche tecniche per la rete di comunicazione e i suoi componenti, e specifici requisiti di rete.
Occorre attuare disposizioni pratiche fra la Commissione e gli Stati membri, specie per quanto riguarda gli elementi dell’interfaccia nazionale uniforme situata negli Stati membri.
La presente decisione fa salva l’adozione futura di altre decisioni della Commissione riguardanti lo sviluppo del SIS II e dei suoi requisiti di sicurezza in particolare.
Disciplinano lo sviluppo del SIS II il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio2 e la decisione 2001/886/GAI. Affinché l’intero SIS II si sviluppi secondo un unico processo di attuazione, è opportuno che le disposizioni della presente decisione corrispondano a quelle della decisione della Commissione che stabilisce i requisiti di rete per il SIS II in applicazione del regolamento (CE) n. 2424/2001.
Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen3.
L’Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen4.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costitusce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio5 relativa a talune modalità di applicazione di quell’accordo.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nell’ambito contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio6 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di quell’accordo.
La presente decisione è un atto basato sull’acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2001/886/GAI,
DECIDE:
Art. 1
Le specifiche tecniche connesse alla progettazione dell’architettura fisica dell’infrastruttura di comunicazione del SIS II figurano in allegato.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007. Per la Commissione Franco Frattini Vicepresidente