diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 marzo 2007 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC (2007/251/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con l’Ucraina un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’Ucraina1 per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

È opportuno firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo siglato il 2 marzo 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale,

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2007. Per il Consiglio Il presidente W. TIEFENSEE