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Decisione del Consiglio del 19 aprile 2007 relativa alla partecipazione della Comunità all’aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (2007/247/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti1, in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo2,

Il capitale autorizzato del Fondo europeo per gli investimenti («il Fondo») è stato fissato al momento della costituzione del Fondo a 2 miliardi di EUR, suddiviso in 2000 quote del valore nominale di 1 milione di EUR ciascuna. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dello statuto del Fondo europeo per gli investimenti3 («lo statuto»), le quote del capitale sottoscritto devono essere versate a concorrenza del 20 %.

A norma della decisione 94/375/CE, la Comunità, rappresentata dalla Commissione, ha sottoscritto 600 quote del Fondo, per un valore nominale di 600 milioni di EUR, di cui 120 milioni sono stati versati.

Le operazioni di garanzia e di capitale di rischio del Fondo non possono superare i massimali fissati all’articolo 26 dello statuto o dall’assemblea generale del Fondo. I massimali dipendono dall’entità del capitale e delle risorse proprie del Fondo. Dato che secondo le previsioni il Fondo dovrebbe esaurire le sue risorse entro la metà del 2007 e che di conseguenza non sarà più in grado di proseguire le operazioni con risorse proprie, il consiglio di amministrazione ha proposto di aumentare del 50 % in valore nominale il capitale autorizzato del Fondo.

il Consiglio Ecofin del 14 marzo 2006 ha adottato una relazione sulle proposte presentate dal gruppo della Banca europea per gli investimenti («il gruppo BEI») intese a rafforzare il contributo del gruppo BEI alla promozione della crescita e dell’occupazione nell’Unione europea, che include in particolare la proposta di un aumento del capitale del Fondo.

Il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha accolto favorevolmente le proposte del gruppo BEI e ha invitato le parti interessate ad adottare le misure necessarie, tenendo conto dell’accordo finale raggiunto sul quadro finanziario 2007-2013.

La sottoscrizione delle nuove quote da parte della Comunità dovrebbe sostenere l’attuazione della strategia di Lisbona e contribuire al conseguimento degli obiettivi comunitari per quanto riguarda le piccole e medie imprese, la creazione di posti di lavoro, l’innovazione, le attività di ricerca e sviluppo, la politica regionale e di coesione e l’allargamento.

Uno stanziamento di bilancio di 100 milioni di EUR per l’aumento del capitale del Fondo è compatibile con l’accordo finale raggiunto sul quadro finanziario 2007-2013.

Le nuove quote dovrebbero essere sottoscritte dai soci del Fondo a loro discrezionalità su un periodo di quattro anni, avente inizio nel 2007 e che si concluderà nel 2010, nel rispetto degli interessi delle istituzioni finanziarie socie e della Banca europea per gli investimenti, nonché delle limitazioni di bilancio della Comunità. Il prezzo delle nuove quote dovrebbe essere fissato annualmente sulla base della formula del valore patrimoniale netto (NAV) convenuta dai soci del Fondo.

I dividendi percepiti annualmente dalla Comunità a titolo di partecipazione al Fondo dal 1995 al 2006 sono stati debitamente trasferiti al bilancio comunitario. Nel periodo 2007-2010 i dividendi ricevuti dovrebbero essere considerati entrate con destinazione specifica e servire a coprire parte del costo dell’aumento di capitale. In tal modo sarà possibile accrescere l’importo delle risorse di bilancio disponibili per l’aumento di capitale e contribuire a raggiungere l’obiettivo di mantenere al 30 % la partecipazione della Comunità nel capitale del Fondo.

Fino ad oggi la Commissione ha presentato le relazioni annuali del Fondo al Parlamento europeo e al Consiglio. Al fine di semplificare la procedura di comunicazione, è necessario permettere al Fondo di presentare direttamente al Parlamento europeo e al Consiglio la sua relazione annuale e la relazione annuale del collegio sindacale.

Saranno garantiti un coordinamento, una sinergia e una complementarità adeguati tra le operazioni del Fondo, quelle della Banca europea per gli investimenti, gli strumenti finanziari comunitari a favore delle piccole e medie imprese e, se necessario, altre istituzioni finanziarie,

DECIDE:

Art. 1

Oltre all’attuale quota di partecipazione al Fondo europeo per gli investimenti («il Fondo»), la Comunità europea sottoscrive un massimo di 300 nuove quote di un valore nominale di 1 milione di EUR ciascuna. La sottoscrizione delle quote e i pagamenti annuali avvengono conformemente alle condizioni approvate dall’assemblea generale del Fondo.

Art. 2

La Comunità acquista le nuove quote su un periodo di quattro anni avente inizio nel 2007. Nel corso del periodo 2007-2010 i dividendi ricevuti a titolo della partecipazione della Comunità al Fondo sono considerati entrate con destinazione specifica, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4, volte a coprire una parte del costo della sottoscrizione.

Inoltre, per coprire il costo restante un importo complessivo fino a un massimo di 100 milioni di EUR per tutto il periodo è messo a disposizione dal bilancio generale dell’Unione europea. L’impegno di bilancio può essere ripartito in rate annuali lungo quattro anni a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Art. 3

La Commissione presenta al Consiglio, entro il 31 luglio 2012, una valutazione delle operazioni con risorse proprie del Fondo.

Art. 4

Il Fondo invia la sua relazione annuale e la relazione annuale del collegio sindacale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 5

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 aprile 2007.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007. Per il Consiglio La presidente B. Zypries