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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 aprile 2007 relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa (2007/340/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Federazione russa un accordo che facilita il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa.

L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 25 maggio 2006, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio adottata il 22 maggio 2006.

È opportuno approvare l'accordo.

L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione comunitaria in questo caso.

A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono pertanto da essa vincolate né soggette alla sua applicazione.

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è pertanto da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Art. 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa tra la Comunità europea e la Federazione russa è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1 dell'accordo1.

Art. 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito dall'articolo 13 dell'accordo.

Art. 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 dell'accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007. Per il Consiglio La presidente B. ZYPRIES