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Decisione del Consiglio del 29 maggio 2007 relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (2007/360/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 5 maggio 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) allo scopo di modificare i dazi consolidati su tre prodotti a base di carni di pollame previsti nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994. La Commissione ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio la propria intenzione di modificare le concessioni per le carni di pollame salate di cui alla voce 02109939 della nomenclatura combinata (NC) e di estendere tali negoziati alle carni di pollo cotte di cui alla voce 16023219 e alle preparazioni di carni di tacchino di cui alla voce 160231 della NC.

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

La Commissione ha concluso accordi sotto forma di verbale concordato con la Repubblica federativa del Brasile, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui ai codici NC 02109939 e 160231 e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice NC 16023219, il 6 dicembre 2006, e con il Regno di Thailandia, che ha un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice NC 02109939 e un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice NC 16023219, il 23 novembre 2006.

È opportuno approvare tali accordi.

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esecuzione delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1,

DECIDE:

Art. 1

Gli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, conclusi nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e relativi alla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame sono approvati a nome della Comunità.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

Le misure necessarie a dare esecuzione agli accordi sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 3, paragrafo 2.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità2.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2007. Per il Consiglio Il presidente J. Plewa