DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2007 relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2007/451/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’Ucraina1 è entrato in vigore il 1o marzo 1998.
Il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dal titolo III di tale accordo, fatta eccezione per l’articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo sulle misure quantitative.
Nel periodo 1995-2001 il commercio di determinati prodotti di acciaio è stato disciplinato da accordi tra le parti, mentre nel 2002, nel 2003 e fino al 19 novembre 2004 tali scambi sono stati oggetto di intese specifiche. Il 19 novembre 2004 è stato concluso un altro accordo valido fino al 31 dicembre 2004. Successivamente è stato concluso un accordo che copriva il periodo 2005-2006.
La decisione del Consiglio del 13 novembre 20062 ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per il rinnovo degli accordi sul commercio di taluni prodotti di acciaio conclusi tra la Comunità europea, da un lato, e l’Ucraina, dall’altro.
In seguito a tale decisione un nuovo accordo per il periodo fino al 31 dicembre 2007 e gli anni successivi è stato negoziato fra le parti.
L’accordo dovrebbe essere approvato,
DECIDE:
Art. 1
1. L’accordo tra la Comunità europea e il governo dell’Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato.
2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2007. Per il Consiglio Il presidente F. MÜNTEFERING