DECISIONE DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2007 relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (2007/800/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze1, l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio.
La Commissione, per conto della Comunità, ha negoziato con la Repubblica di Turchia un accordo relativo alla partecipazione di tale paese alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.
Fatta salva la sua conclusione, è opportuno firmare il presente accordo a nome della Comunità,
DECIDE:
Art. 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo, a nome della Comunità e con riserva della sua conclusione.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente P. STEINBRÜCK